DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 63 
   Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del 
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di 
                              documenti 
 
   1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata,  ai  sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del  commercio  di  cose  antiche  o  usate,  trasmette  al
soprintendente e alla regione  copia  della  dichiarazione  medesima,
presentata da chi esercita il  commercio  di  cose  rientranti  nelle
categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente  decreto
legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". 
   2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1  annotano  giornalmente  le  operazioni   eseguite   nel   registro
prescritto  dalla  normativa  in  materia  di   pubblica   sicurezza,
descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. ((Il registro  e'
tenuto in formato elettronico con caratteristiche  tecniche  tali  da
consentire la consultazione in tempo reale al  soprintendente  ed  e'
diviso in due elenchi: un primo elenco  relativo  alle  cose  per  le
quali  occorre  la  presentazione  all'ufficio  di  esportazione;  un
secondo elenco  relativo  alle  cose  per  le  quali  l'attestato  e'
rilasciato in modalita' informatica senza necessita' di presentazione
della  cosa  all'ufficio  di  esportazione,  salva  la  facolta'  del
soprintendente di richiedere in ogni momento che  taluna  delle  cose
indicate  nel  secondo  elenco  gli  sia  presentata  per  un   esame
diretto)). Con decreto adottato  dal  Ministro  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore  al  di  sopra
dei quali e' obbligatoria  una  dettagliata  descrizione  delle  cose
oggetto delle operazioni commerciali. 
   3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo periodo del comma  2  con  ispezioni  periodiche,  effettuate
anche a mezzo dei carabinieri preposti  alla  tutela  del  patrimonio
culturale, da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo  5,
commi 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e' notificato  all'interessato
ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza. 
   4. Coloro che esercitano il commercio  di  documenti,  i  titolari
delle case di vendita, nonche' i  pubblici  ufficiali  preposti  alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo  di  comunicare  al  soprintendente
l'elenco dei documenti di interesse storico posti  in  vendita.  Allo
stesso obbligo sono soggetti  i  privati  proprietari,  possessori  o
detentori a qualsiasi titolo di archivi  che  acquisiscano  documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro novanta giorni dalle comunicazioni di  cui  al  presente  comma
dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di
cui all'articolo 13. 
   5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di archivi o  di  singoli  documenti  dei  quali  siano  proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e  di  cui  sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.