DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 60
                    Acquisto in via di prelazione

  1.  Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione  o  ((  gli  altri enti pubblici territoriali interessati )),
hanno  facolta'  di  acquistare in via di prelazione i beni culturali
alienati  a  titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente,
al  medesimo  prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo
valore attribuito nell'atto di conferimento .
  2.   Qualora   il   bene  sia  alienato  con  altri  per  un  unico
corrispettivo  o  sia  ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato
d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma
1.
  3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare la determinazione
effettuata  ai  sensi  del comma 2, il valore economico della cosa e'
stabilito  da  un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal
soggetto  che  procede  alla prelazione. Se le parti non si accordano
per  la  nomina  del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il
terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina
e'  effettuata,  su  richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
  4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
  5.  La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.