DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 56
            Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

  1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
    a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni  e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
    b)  l'alienazione  dei  beni  culturali  appartenenti  a soggetti
pubblici  diversi  da  quelli  indicati  alla  lettera a) o a persone
giuridiche  private  senza  fine  di  lucro, (( ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
  (( 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
    a)  nel  caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui  al  comma  1,  lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
    b)  nel  caso  di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza  fine  di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
  3.  La  richiesta  di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui   all'articolo   55,   comma   2,   lettere   a),  b)  ed  e),  e
l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,
lettere a) e b) del medesimo articolo.
  4.   Relativamente   ai  beni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  a  condizione  che i beni
medesimi   non   abbiano   interesse  per  le  raccolte  pubbliche  e
dall'alienazione  non  derivi  danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione. ))
  (( 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma  2,  l'autorizzazione  puo'  essere rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi.
  4-ter.  Le  prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono  riportate  nell'atto  di  alienazione  e  sono  trascritte,  su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
  4-quater.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
  4-quinquies.  La  disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche  alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
  4-sexies.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
  4-septies.  Rimane  ferma  l'inalienabilita' disposta dall'articolo
54, comma 1, lettera d-ter).))