DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2004
                            Articolo 175
           Violazioni in materia di ricerche archeologiche

   1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310
a euro 3.099:
a) chiunque  esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
   ritrovamento  di  cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
   ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque,  essendovi  tenuto,  non denuncia nel termine prescritto
   dall'articolo  90,  comma  1,  le  cose  indicate nell'articolo 10
   rinvenute  fortuitamente  o  non  provvede alla loro conservazione
   temporanea.