DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-5-2006
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 16
           Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

  1.  Avverso  ((  il  provvedimento conclusivo della verifica di cui
all'articolo  12  o  ))  la  dichiarazione  di cui all'articolo 13 e'
ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2.  La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
  Rimane  ferma  l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
  3.  Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
  4.  Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
  5.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.