DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 107
     Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  consentire  la  riproduzione  nonche'  l'uso  strumentale  e
precario  dei  beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
  ((  2.  E'  di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque materiale tali beni
siano  fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
ministeriale.  Sono  invece  consentiti,  previa  autorizzazione  del
soprintendente,  i  calchi  da  copie  degli originali gia' esistenti
nonche'  quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano  il contatto
diretto con l'originale. ))