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DECRETO-LEGGE 19 agosto 2003, n. 220

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280 (in G.U. 18/10/2003, n.243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  19-10-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti
((tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica))
sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di
(( . . . ))
rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.