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DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 103

Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).

note: Entrata in vigore del decreto: 12-5-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 luglio 2003, n. 166 (in G.U. 11/07/2003, n.159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2003)
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Testo in vigore dal:  12-7-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in data 5 maggio 2003, in riferimento alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), ha dettato, tenuto conto dell'assenza di specifici medicinali o vaccino, raccomandazioni concernenti le misure sanitarie preventive da adottare per la rapida identificazione dei casi e la appropriata gestione dei medesimi, provvedendo in particolare all'isolamento dei soggetti sospetti ed alla gestione dei contatti ravvicinati, al fine di evitare ogni possibile ulteriore diffusione del contagio;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'epidemia in atto derivante dalla sindrome respiratoria acuta severa (SARS);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Controlli sanitari
1. Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, , per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri
((e al personale))
dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS),
((e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS))
di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).