DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24-12-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20/02/2004, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2023)
Testo in vigore dal: 7-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
       Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria 
 
  1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di  cui  all'articolo  1
puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive,  con  istanza
motivata  e  corredata  di   adeguata   documentazione,   presentando
contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1,  del  codice
della  crisi  e  dell'insolvenza,  l'ammissione  alla  procedura   di
amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione  economica
e finanziaria di cui  all'articolo  27,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei  complessi
aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27. 
  2. Con proprio  decreto  il  Ministro  delle  attivita'  produttive
provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo  1  all'ammissione
immediata   dell'impresa   alla    procedura    di    amministrazione
straordinaria e alla nomina del  commissario  straordinario,  con  le
modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo  n.  270  in
conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le  imprese
operanti nel settore  dei  servizi  pubblici  essenziali  ovvero  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n.  231,  l'ammissione  immediata  alla  procedura  di
amministrazione   straordinaria,   la    nomina    del    commissario
straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi  incluse
le altre  condizioni  dell'incarico  anche  in  deroga  alla  vigente
normativa in materia, sono disposte con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo  economico,  con
le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo  n.  270,
in quanto compatibili,  e  in  conformita'  ai  criteri  fissati  dal
medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti
necessari al conseguimento delle finalita' della procedura. Nei  casi
di societa' partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle  quotate,
l'ammissione   immediata   alla    procedura    di    amministrazione
straordinaria di imprese  che  gestiscono  uno  o  piu'  stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231,  puo'  avvenire,
su  istanza  del  socio  pubblico  che  detenga  ((,  direttamente  o
indirettamente,)) almeno il 30  per  cento  delle  quote  societarie,
quando il socio stesso abbia segnalato all'organo  amministrativo  la
ricorrenza  dei  requisiti  di  cui   all'articolo   1   e   l'organo
amministrativo, ricorrendo i  suddetti  requisiti,  abbia  omesso  di
presentare l'istanza di cui al comma 1 entro  i  successivi  quindici
giorni. 
  2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del
debitore e l'affidamento al commissario straordinario della  gestione
dell'impresa  e  dell'amministrazione  dei   beni   dell'imprenditore
insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46  e  47  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.  Nelle  controversie,  anche  in
corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa,  sta
in giudizio il commissario straordinario. 
  2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di  imprese  che  gestiscono  almeno  uno  stabilimento
industriale di interesse strategico nazionale ai sensi  dell'articolo
1  del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,  che  sono
soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 89, e' presentata dal commissario  straordinario.  In
tal  caso,  il  commissario  straordinario  ai  sensi  del   medesimo
decreto-legge  n.  61  del  2013  puo'  essere  nominato  commissario
straordinario della procedura di amministrazione straordinaria. 
  3. Il decreto di cui al comma 2  e'  comunicato  immediatamente  al
competente tribunale.