DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39
              Altre disposizioni in materia di entrata

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, la
   disposizione  di  cui  all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
   decreto  legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, trova applicazione
   anche  relativamente  al pagamento delle imposte di consumo di cui
   all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
   relativa  istituzione,  del  contributo di cui agli articoli 6 e 7
   del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n.  452,  convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio 2002, n. 16. Per l'anno
   2003,  il  decreto  di  cui  all'articolo  3, comma 4, del decreto
   legislativo  n.  504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre
   dello  stesso  anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per
   cento:   a)   per   gli  oli  minerali,  escluso  il  gas  metano,
   relativamente  alla  seconda  quindicina  del mese di dicembre, e'
   riferito  all'accisa  dovuta per i prodotti immessi in consumo nei
   periodo   dall'1  al  15  dicembre;  b)  per  i  prodotti  di  cui
   all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al
   mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni
   in consumo relative al mese di novembre.
  2.  L'Agenzia  delle  entrate provvede alla riscossione dei crediti
   vantati  dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
   Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro il 30
   novembre   2003.   Le  modalita'  di  riscossione,  i  termini  di
   riversamento  agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
   degli  oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
   convenzione  approvata  con  decreto del Ministero dell'economia e
   delle  finanze.  Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
   titolari  dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni
   e  dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di
   mancato  spontaneo  pagamento  del  debitore,  alla formazione dei
   ruoli ai fini della riscossione coattiva.
  3.  Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
   2  sono  ridotti,  per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
   decreto  di  cui  al  comma  2  e'  quantificato, per ciascuno dei
   predetti  enti,  l'ammontare  della  riduzione  dei trasferimenti.
   Tenuto   conto  dell'esaurimento  del  ciclo  di  efficacia  delle
   disposizioni  in  materia  di definizioni tributarie agevolate, di
   cui   alla   legge   27   dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
   modificazioni,  in  sede  di  definizione  dell'atto  di indirizzo
   annuale,  di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
   1999,  n.  300,  valevole  per  l'anno  2004,  si procede al nuovo
   orientamento  delle linee dell'azione accertatrice delle strutture
   dell'Amministrazione    finanziaria    al   fine   di   rafforzare
   significativamente,  a  decorrere  dallo  stesso anno, i risultati
   dell'attivita' di controllo tributario.
  4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
   e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Le richieste sono
   corredate,  in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
   da  una  scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
   conseguenti  alla  variazione  proposta.". Tale disposizione trova
   applicazione   anche   nei   riguardi  delle  richieste  formulate
   anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto
   e  per  le  quali,  fino  alla  medesima data, non e' stato ancora
   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
   accoglimento;  in  relazione  a  tali richieste, il termine per la
   conclusione    del   procedimento   di   valutazione,   da   parte
   dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, riprende a
   decorrere  per  intero  dalla  data  in cui perviene alla predetta
   Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo
   periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge
   27  dicembre  2002,  n.  289,  le  parole:  "30  aprile 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
   289,  le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
   seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
  6.  Al  comma  6  dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di
   pubblica  sicurezza,  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n.
   773,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, le parole: "la
   durata  di  ciascuna  partita" sono sostituite dalle seguenti: "la
   durata  della  partita";  le  parole:  "non  e'  inferiore a dieci
   secondi"  sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e
   tredici secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola
   partita"  sono  sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole:
   "7.000  partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite";
   le  parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per
   cento".
  7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7,
   lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
   sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
   successive   modificazioni,   e'   prorogato  al  30  aprile  2004
   relativamente  ai  soli  apparecchi  e congegni di cui al predetto
   comma  7,  lettera  b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e'
   stato  rilasciato  il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
   1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
   640,  e successive modificazioni, e sono state assolte le relative
   imposte.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non e'
   stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al
   periodo  precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui e' stato
   rilasciato  il  predetto  nulla osta, gli apparecchi e congegni di
   cui  al periodo precedente non possono consentire il prolungamento
   o  la  ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli
   apparecchi  di  cui  all'articolo  110,  comma  6, ovvero comma 7,
   lettere  a)  e  c),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
   sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
    a)  gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
   31  gennaio  2004  e  il  31  maggio  2004,  secondo  le modalita'
   stabilite  con  decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
   delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b)  ferme  restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
   articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
    c)  all'autorita'  amministrativa  e' preclusa la possibilita' di
   rilasciare  al  gestore,  ai  sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5,
   della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un
   periodo di cinque anni. (11)
  7-bis.  Nell'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica
   sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
   successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis.  Gli  apparecchi  e  congegni  di  cui al comma 7 non possono
   riprodurre  il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
   regole  fondamentali.  Per  gli  apparecchi a congegno di cui alla
   lettera  b)  dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
   2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis,
   comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
   1972,  n.  640,  e  successive modificazioni, tale disposizione si
   applica dal 1 maggio 2004".
  8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
   Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
   integrazioni,  dopo  il  primo periodo e' aggiunto il seguente: "A
   decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
   periodo  si  applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
   per  il  gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato
   testo unico.".
  9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
   Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  sono  abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli
   successivi".
  10.  All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
   Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
   integrazioni,  dopo  le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di
   quelli  successivi"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "fino all'anno
   2003".
  11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
   26   ottobre   1972,   n.   640,  e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per
   gli  apparecchi  e  congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
   testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni e
   integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
   dell'imponibile  medio  forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per
   ciascuno di quelli successivi, prevista in:
    a)  1.800  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
    b)  2.500  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
    c)  1.800  euro,  per  gli  apparecchi di cui alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110."
  12.  Il  comma  4  dell'articolo  14-bis del decreto del Presidente
   della   Repubblica   26   ottobre   1972,  n.  640,  e  successive
   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituito dal seguente: "4.
   Entro  il  30  giugno  2004  sono  individuati,  con  procedure ad
   evidenza   pubblica  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e
   comunitaria,  uno  o  piu'  concessionari  della rete o delle reti
   dell'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  per  la
   gestione  telematica  degli  apparecchi  di  cui all'articolo 110,
   comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
   al   regio   decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive
   modificazioni  e  integrazioni.  Tale  rete  o  reti consentono la
   gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
   gioco  lecito  previsto  per  gli  apparecchi di cui al richiamato
   comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
   finanze,  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
   23   agosto   1988,   n.   400,   e  successive  modificazioni  ed
   integrazioni,  sono  dettate  disposizioni  per  la attuazione del
   presente comma.".
  12-bis.  Per  la  definizione  delle  posizioni  dei  concessionari
   incaricati  della  raccolta  di  scommesse  sportive  ai sensi dei
   regolamenti  emanati  in  attuazione  dell'articolo  3, comma 230,
   della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
   dell'articolo  8,  commi,  5,  6,  7,  8 e 9, del decreto-legge 24
   giugno  2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
   agosto  2003,  n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi
   del comma 7 sopra indicato.
  13.  Agli  apparecchi  e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
   del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni,
   collegati  in  rete, si applica un prelievo erariale unico fissato
   in  misura  del  13,5  per  cento  delle somme giocate, dovuto dal
   soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
   ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
   legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e successive modificazioni. A
   decorrere  dal  26  luglio  2004  il soggetto passivo d'imposta e'
   identificato  nell'  ambito dei concessionari individuati ai sensi
   dell'articolo  14-bis,  comma  4, del decreto del Presidente della
   Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni,
   ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
   autonoma   dei  monopoli  di  Stato.  I  titolari  di  nulla  osta
   rilasciati  antecedentemente  al  26  luglio  2004  sono  soggetti
   passivi  d'imposta  fino  alla  data  di  rilascio  dei nulla osta
   sostitutivi  a  favore  dei concessionari di rete o fino alla data
   della  revoca  del  nulla  osta  stesso.  Per l'anno 2004, fino al
   collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
    a)  per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al
   31  maggio 2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38
   della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro,
   da effettuarsi in due rate nella misura di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
   stesso;
      2)  3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
   cui  al  comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
   289, e successive modificazioni;
    b)  per  gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al
   31  ottobre  2004,  il  nulla  osta  di  cui al citato comma 5, un
   versamento  di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura
   di:
      1)  1.000  euro  contestualmente  alla richiesta del nulla osta
   stesso;
      2)  1.700  euro  antecedentemente  al  richiamato  collegamento
   obbligatorio. (27)
  13-bis.  Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi
   d'imposta,   con  riferimento  a  ciascun  anno  solare,  mediante
   versamenti  periodici  relativi  ai  singoli  periodi  contabili e
   mediante  un  versamento  annuale  a  saldo. Con provvedimenti del
   Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
   dei monopoli di Stato, sono individuati:
    a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
    b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
   ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
    c)  i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
   effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
    d)  le  modalita'  per  l'utilizzo  in  compensazione del credito
   derivante   dall'eventuale   eccedenza  dei  versamenti  periodici
   rispetto  al  prelievo  erariale  unico  dovuto  per l'intero anno
   solare;
    e)  i  termini  e  le  modalita' con cui i concessionari di rete,
   individuati  ai  sensi  dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640, e
   successive  modificazioni,  comunicano, tramite la rete telematica
   prevista  dallo  stesso  comma  4  dell'  articolo  14-bis, i dati
   relativi  alle  somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
   apparecchi  da  intrattenimento  di cui all'articolo 110, comma 6,
   del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
   decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, da
   utilizzare  per  la  determinazione  del  prelievo  erariale unico
   dovuto;
    f)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  29  NOVEMBRE  2008,  N.  185,
   CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
  13-ter.   Ferme   restando  le  attribuzioni  del  Ministero  delle
   attivita'  produttive  in  materia  di  concorsi  ed  operazioni a
   premio,  le  disposizioni  in  tema  di  attribuzione  unitaria al
   Ministero  dell'economia  e delle finanze-Amministrazione autonoma
   dei  monopoli  di  Stato  delle  funzioni  statali  in  materia di
   organizzazione  e  gestione  dei giuochi, ed in particolare quelle
   introdotte  con  gli  articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre
   2001,  n.  383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
   282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
   n.  27,  25,  comma  2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
   300,  come  sostituito  dall'articolo  1 del decreto legislativo 3
   luglio  2003,  n.  173, si intendono nel senso che tra le predette
   funzioni   rientrano  quelle  di  controllo  sulle  attivita'  che
   costituiscono,  per  la  mancanza  di  reali  scopi  promozionali,
   elusione del monopolio statale dei giuochi.
  13-quater.  A1  fine  di  razionalizzare  e  semplificare i compiti
   amministrativi  diretti  a  contrastare  comportamenti elusivi del
   monopolio  statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
   carico  dei  soggetti  che  intendono  svolgere  manifestazioni  a
   premio,  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  trasmette al
   Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
   dei  monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
   comunicazioni  preventive  di avvio dei concorsi a premio previste
   dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
   26  ottobre  2001,  n.  430,  nonche' dei relativi allegati. Entro
   trenta  giorni  dal ricevimento della copia delle comunicazioni di
   cui  al  periodo  precedente,  il  Ministero dell'economia e delle
   finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, qualora
   individui  coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
   giuoco   riservato  allo  Stato,  lo  dichiara  con  provvedimento
   espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione
   delle  attivita'.  Il  provvedimento  e'  comunicato  al  soggetto
   interessato  e  al  Ministero  delle  attivita'  produttive. Ferma
   l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo
   124,  commi  1  e  4,  del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
   1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
   973,  e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
   piu'  grave  reato,  la  prosecuzione del concorso a premio, nelle
   stesse  forme  enunciate  con  la  comunicazione  di  cui al primo
   periodo,  e'  punita  con  l'arresto  fino ad un anno. Con decreto
   interdirigenziale  del  Ministero delle attivita' produttive e del
   Ministero  dell'economia  e delle finanze-Amministrazione autonoma
   dei   monopoli   di   Stato  sono  rideterminate  le  forme  della
   comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per
   consentire  la  loro  trasmissione in via telematica. Il Ministero
   delle  attivita'  produttive  e il Ministero dell'economia e delle
   finanze-Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, d'intesa
   fra   loro,   stabiliscono,   anche   in   vista   della  completa
   informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di
   trasmissione  della  copia  delle  comunicazioni  di  cui al primo
   periodo del presente comma.
  13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
   statale   dei  giuochi,  i  soggetti  che  intendono  svolgere  le
   attivita'  richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della
   legge  27  dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
   comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento
   di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001,
   una  autonoma  comunicazione  al  Ministero  dell'economia e delle
   finanze-Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, nelle
   forme  e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale
   di  tale  Amministrazione.  Decorsi  trenta  giorni  dalla data di
   ricezione    della   comunicazione,   senza   l'adozione   di   un
   provvedimento  espresso  da  parte  del  Ministero dell'economia e
   delle  finanze-Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato, si
   intende  comunque  rilasciato  nulla  osta all'effettuazione delle
   attivita'  di  cui  al  primo periodo; entro lo stesso termine, il
   Ministero  dell'economia  e delle finanze-Amministrazione autonoma
   dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta
   all'ottemperanza  di specifiche prescrizioni circa le modalita' di
   svolgimento  delle  attivita'  predette,  affinche'  le stesse non
   risultino  coincidenti  con  attivita'  di  giuoco  riservato allo
   Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
   citato  regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che
   il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  lo  svolgimento delle
   attivita'  di  cui  al  primo periodo, in caso di diniego di nulla
   osta  ovvero  senza  l'osservanza delle prescrizioni eventualmente
   impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
  13-sexies.  Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
   al  regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
   13  marzo  2002,  n.  69,  si  applicano anche alle bande musicali
   amatoriali,  ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le
   manifestazioni' organizzate dalle stesse.
  14.  Con  uno  o  piu'  decreti del Ministero dell'economia e delle
   finanze,  adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
   13  maggio  1999,  n.  133, sono disciplinate le nuove scommesse a
   totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
   secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
   dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
   costi  di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
   citate  scommesse  anche con riferimento al profilo impositivo, di
   salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche'
   di  tutela  dello scommettitore, destinando a premio una quota non
   inferiore  al  40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
   cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali
   sono  abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
   disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
   n.  174,  e  2  agosto  1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e
   delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
   attuazione  delle  disposizioni  dei  decreti  di  cui al presente
   comma,  definisce  i  requisiti  tecnici  delle  nuove scommesse a
   totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
  14-bis.  Con  effetto  a  decorrere dal periodo di imposta in corso
   alla  data  del  1  gennaio  2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
   periodo,  del  decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
   con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  e
   successive    modificazioni,   dopo   le   parole:   "sei   viaggi
   mensili,"sono  inserite  le  seguenti:  "o  viaggi,  ciascuno  con
   percorrenza superiore alle cento miglia marine".
  14-bis.1.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma  14-bis  e'
   subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
   istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione
   da parte della Commissione europea.
  14-ter.  Per  effetto  dell'articolo  31,  comma 22, della legge 27
   dicembre  2002,  n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
   dell'articolo   18   della   legge   24  novembre  1981,  n.  689,
   anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
   289  del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori
   per   garantire   l'erogazione  di  servizi  pubblici  essenziali,
   concernenti  le  violazioni  degli  articoli  11, 13, 18, 19 e 27,
   comma  2,  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e successive
   modificazioni,  nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente
   del  Consiglio  dei  ministri  27  dicembre 1988, pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre 1988, si intendono
   revocate  ed  inefficaci,  con  l'estinzione dei relativi giudizi.
   Qualora  questi  siano  stati  gia' definiti cessano le procedure,
   anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.
  14-quater.   Alle   acque  potabili  trattate  somministrate  nelle
   collettivita'  ed  in  altri  esercizi pubblici, ottenute mediante
   trattamento   attraverso   apparecchiature  con  sistema  a  raggi
   ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
   salute  in  conformita'  al  regolamento  di  cui  al  decreto del
   Ministro  della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli
   stessi  parametri  chimici  e  batteriologici applicati alle acque
   minerali. (4)
  14-quinquies.  All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
   n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite
   le  seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
   stipula  di  un  contratto  preliminare  di  acquisto registrato e
   trascritto".
  14-sexies.   All'articolo  31,  comma  1,  del  testo  unico  delle
   disposizioni  concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
   di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole:
   "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
  14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
   27  febbraio  1982,  n.  57,  convertito, con modificazioni, dalla
   legge  29  aprile  1982,  n.  187,  si applicano anche agli atti e
   provvedimenti   amministrativi  adottati  dai  sindaci,  anche  in
   qualita'  di  funzionari  delegati  dalla  regione  Friuli-Venezia
   Giulia,  non  oltre  la  data  del  31  dicembre  1991,  diretti a
   realizzare   gli   obiettivi  debitamente  accertati  dal  comune,
   previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli
   eventi sismici del 1976.
  14-octies.  All'articolo  10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
   il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.  I  decreti  legislativi  di  attuazione degli articoli 3 e 4
   tengono  conto della riforma del diritto societario attuata con il
   decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
  14-nonies.   Al   decreto  legislativo  17  maggio  1999,  n.  153,
   all'articolo  1,  comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a
   tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
  14-decies.  E'  istituita  nell'ambito della Scuola superiore della
   pubblica  amministrazione,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del
   bilancio  dello  Stato,  una apposita sezione, denominata Istituto
   superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
   legislativi  di  riordino  della  Scuola  superiore della pubblica
   amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
   luglio  2002,  n.  137,  si  individuano  i compiti della predetta
   sezione   e  si  disciplina  l'organizzazione  della  stessa,  con
   particolare   riferimento   alla   nomina,   in   sede   di  prima
   applicazione, del responsabile e dei docenti.
  14-undecies.   Nell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  24
   dicembre  2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
   21  febbraio  2003,  n.  27,  le parole: "16 maggio 2003", ovunque
   ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  24  dicembre  2003,  n. 355, convertito con modificazioni
   dalla  L.  27  febbraio  2004,  n. 47, ha disposto (con l'art. 15,
   comma  1)  che  "L'entrata  in vigore delle disposizioni di cui al
   comma  14-quater  dell'articolo  39 del decreto-legge 30 settembre
   2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24
   novembre  2003,  n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004
   e,  comunque,  a  non  prima  dell'approvazione delle disposizioni
   stesse  da  parte  dei  competenti organi dell'Unione europea." La
   suddetta modifica entra in vigore il 29/12/2003.
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  L.  30  dicembre  2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
   496)  che  "La  disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
   dell'articolo  39  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n.
   326,  si intende nel senso che dalle date del 1 gennaio e 1 maggio
   2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli
   apparecchi  e  congegni  di cui alla medesima disposizione, se non
   convertiti  in  apparecchi  e  congegni  per il gioco lecito, sono
   illeciti   ancorche'   non   consentano   il  prolungamento  o  la
   ripetizione della partita."
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AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.L.  25  settembre  2008, n. 149, convertito con modificazioni
   dalla  L. 19 novembre 2008, n. 184, ha disposto (con l'art. 1-bis,
   comma  7)  che  "A  decorrere  dal  1  gennaio 2009, la misura del
   prelievo  erariale  unico  di  cui  all'articolo 39, comma 13, del
   decreto-legge   30   settembre   2003,  n.  269,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
   modificazioni,  e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23
   dicembre  2005,  n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al
   12,70 per cento delle somme giocate."