DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 34
       Proroga di termini in materia di definizioni agevolate

  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2003,  n.  143,  convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate
   le seguenti modificazioni:
    a)  nei  commi  2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre
   2003",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle seguenti: "16
   marzo 2004";
    b)  nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
   le  seguenti  parole:  ",  anche  con  riferimento  alle  date  di
   versamento  degli  eventuali  pagamenti rateali, ferma restando la
   decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
    c)  nel  comma  2-sexies  dell'articolo  1,  il  primo periodo e'
   sostituito  dai  seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono,
   in  base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
   marzo   2004,   versamenti   utili   per  la  definizione  di  cui
   all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
   modificazioni,  il termine per la proposizione del ricorso avverso
   atti  dell'amministrazione  finanziaria,  di  cui al comma 8 dello
   stesso  articolo  15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino
   al   18  marzo  2004  il  termine  per  il  perfezionamento  della
   definizione  di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
   relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del
   citato  articolo  15  della  legge  n. 289 del 2002"; nel medesimo
   comma,   secondo   periodo,   le  parole:  "16  ottobre  2003"sono
   sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
  2.  Nel  comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
   n.  289,  le  parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
   sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
   febbraio 2004".
  3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
   come  modificato,  da  ultimo,  dall'articolo  1, comma 1, secondo
   periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
   novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
   "30  aprile  2004";  nello  stesso  articolo  16,  comma  8, primo
   periodo, le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
   "16 maggio 2004".
  4.  Le  penalita'  previste  a carico dei soggetti convenzionati ai
   sensi  dell'articolo  3,  commi 1 e 11, del decreto del Presidente
   della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 ((nonche' dei soggetti
   incaricati  di  cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e),
   del  medesimo  decreto)),  per  la  tardiva  o errata trasmissione
   telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino
   al  31  dicembre  2002,  sono  ridotte ad una somma pari al 10 per
   cento  dell'importo  risultante  dall'applicazione  dei criteri di
   calcolo   fissati  nelle  relative  convenzioni  ((ovvero,  per  i
   predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
   della  sanzione  minima  prevista  dall'articolo 7-bis del decreto
   legislativo 9 luglio 1997, n. 241)).
  5.  Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
   versamento della penalita' ridotta avvenga:
    a)  per  le  penalita'  gia'  contestate  alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   dieci  giorni  dalla  notifica  dell'invito  al pagamento da parte
   dell'Agenzia delle entrate.
  6.  Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
   gia'  versate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
   conversione del presente decreto.
  6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
   sensi  dell'articolo  19,  commi  5 e 6, del decreto legislativo 9
   luglio  1997,  n.  241,  e  dell'articolo  1, comma 2, del decreto
   legislativo  22  febbraio  1999, n. 37, per il ritardato invio dei
   flussi  informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per
   il  ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una
   somma   pari   al   dieci   per   cento   dell'importo  risultante
   dall'applicazione  dei  criteri  di calcolo fissati nelle relative
   convenzioni.
  6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
   che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi e il ritardato
   riversamento  delle  somme riscosse sia relativo a somme incassate
   fino  al  31  dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita'
   ridotte avvenga:
    a)  per  le  penalita'  gia'  contestate  alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
    b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
   vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, entro
   dieci  giorni  dalla  notifica  dell'invito  al pagamento da parte
   dell'Agenzia delle entrate.
  6-quater.  Non  si  fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
   penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge
   di conversione del presente decreto.