DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
      Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi 
 
  1. Ai fini del presente decreto  si  intendono  per:  "confidi",  i
consorzi con attivita' esterna nonche' quelli di garanzia  collettiva
dei fidi tra liberi  professionisti  ((,  anche  non  organizzati  in
ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  2,
della legge 14 gennaio 2013, n.  4)),  le  societa'  cooperative,  le
societa'  consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
cooperative, che svolgono  l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei
fidi;   per   "attivita'   di   garanzia   collettiva   dei    fidi",
l'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto  o  in  parte  dalle
imprese  consorziate  o  socie  per  la  prestazione  mutualistica  e
imprenditoriale di garanzie volte a  favorirne  il  finanziamento  da
parte delle banche  e  degli  altri  soggetti  operanti  nel  settore
finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva  dei  fidi  tra  liberi
professionisti((, anche non organizzati in ordini o collegi,  secondo
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,  della  legge  14  gennaio
2013, n. 4)), le societa' cooperative,  le  societa'  consortili  per
azioni, a responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate  o  socie  di  questi
ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le  imprese
che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministro delle politiche  agricole  e  forestali;  per  "testo  unico
bancario", il  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni;  per  "elenco  speciale",
l'elenco previsto dall'articolo 107 del  testo  unico  bancario;  per
"riforma delle societa'", il decreto legislativo 17 gennaio 2003,  n.
6. 
  2. I confidi, salvo  quanto  stabilito  dal  comma  32  ,  svolgono
esclusivamente l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei  fidi  e  i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve  di
attivita' previste dalla legge. 
  3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia  collettiva  dei  fidi
possono  essere  prestate  garanzie  personali  e  reali,   stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento  del  rischio,  nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili  costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 
  4. I confidi di secondo grado  svolgono  l'attivita'  indicata  nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e  delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi. 
  5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno  distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di  garanzia  collettiva  dei  fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in  inganno  sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi. 
  6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito  con  la
medesima sanzione prevista dall'articolo  133,  comma  3,  del  testo
unico bancario. 
  7.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 
  8.  I  confidi  sono  costituiti  da  piccole   e   medie   imprese
industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da   imprese
artigiane e agricole, come  definite  dalla  disciplina  comunitaria,
nonche' da liberi professionisti ((, anche non organizzati in  ordini
o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma  2,  della
legge 14 gennaio 2013, n. 4)). 
  9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche  imprese  di  maggiori
dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali  determinati  dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole  e  medie  imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu'  di  un  sesto  della
totalita' delle imprese consorziate o socie. 
  10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del  comma  9  possono
sostenerne  l'attivita'  attraverso   contributi   e   garanzie   non
finalizzati a singole operazioni; essi non  divengono  consorziati  o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro  rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche'  la  nomina  della  maggioranza  dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea. 
  11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado. 
  12. Il fondo consortile o il capitale sociale  di  un  confidi  non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo  previsto  dal  codice  civile  per  la
societa' per azioni. 
  13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo'  essere
superiore al 20  per  cento  del  fondo  consortile  o  del  capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro. 
  14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei  fondi  rischi
indisponibili,  non  puo'  essere  inferiore   a   250   mila   euro.
Dell'ammontare minimo  del  patrimonio  netto  almeno  un  quinto  e'
costituito da apporti dei consorziati o  dei  soci  o  da  avanzi  di
gestione. Al fine del raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si
considerano anche i fondi rischi costituiti  mediante  accantonamenti
di conto economico per far  fronte  a  previsioni  di  rischio  sulle
garanzie prestate. 
  15.   Quando,   in   occasione   dell'approvazione   del   bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito  per  oltre
un terzo  al  di  sotto  del  minimo  stabilito  dal  comma  14,  gli
amministratori    sottopongono    all'assemblea     gli     opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio  successivo  la  diminuzione  del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio  deve  deliberare  l'aumento  del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento,  se  lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o  i  soci,  di  nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale  da  ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso  diverso  deve  deliberare  lo
scioglimento del confidi. 
  16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del  minimo  stabilito
dal comma 12,  gli  amministratori  devono  senza  indugio  convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a  detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti  come
societa' consortili per azioni o a responsabilita'  limitata  restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice  civile  vigenti  in
materia di riduzione del capitale per perdite. 
  17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'  cooperativa  non
si applicano il primo e  il  secondo  comma  dell'articolo  2525  del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'. 
  18. I confidi non possono distribuire avanzi di  gestione  di  ogni
genere e sotto qualsiasi forma  alle  imprese  consorziate  o  socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio,  della  cooperativa  o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio. 
  19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'  cooperativa  non
si applicano il secondo comma dell'articolo  2545-quater  del  codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,  come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile  al  quale  il  confidi  aderisca  o,  in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28. 
  20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di  15  mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500  milioni  di  euro  possono  istituire,  anche  tramite  le  loro
associazioni  nazionali  di   rappresentanza,   fondi   di   garanzia
interconsortile  destinati  alla  prestazione  di  controgaranzie   e
cogaranzie ai confidi. 
  20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma  20  i  confidi
che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi   debbono   associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire  finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. 
  21. I fondi di garanzia interconsortile sono  gestiti  da  societa'
consortili per azioni o a responsabilita'  limitata  il  cui  oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento  di  tale  attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai  sensi  dell'articolo
24  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114.  In  deroga
all'articolo 2602 del codice civile le  societa'  consortili  possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 
  22. I confidi aderenti ad  un  fondo  di  garanzia  interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5  per  mille  delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di  finanziamenti  erogati.  Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili  possono  prevedere  un
contributo piu' elevato. 
  23.  I  confidi  che  non  aderiscono  a  un  fondo   di   garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti  erogati,
entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia  e
delle finanze; le somme a  tale  titolo  versate  fanno  parte  delle
entrate  del  bilancio  dello  Stato.  Con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  una   somma   pari   all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al fondo  di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore  agricolo,  la
cui base associativa e' per  almeno  il  50  per  cento  composta  da
imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice  civile,
versano  annualmente  la  quota  alla  Sezione  speciale  del   Fondo
interbancario di garanzia, di  cui  all'articolo  21  della  legge  9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. 
  23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e  23  hanno  effetto  a
decorrere dall'anno 2004. 
  24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di  terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del  reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione  dal  reddito
dei  confidi  o  degli  altri  soggetti  eroganti  nell'esercizio  di
competenza. 
  25. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  26. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  27. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.  35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in  forma  di  societa'
cooperativa  a  responsabilita'  limitata  e'  consentito,  ai  sensi
dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che,  in
base al proprio statuto, esercitano  prevalentemente  l'attivita'  di
garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La  denominazione  di
tali banche contiene le espressioni "confidi",  "garanzia  collettiva
dei fidi" o entrambe. 
  30. Alle banche  di  cui  al  comma  29  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da  19  a
28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo  unico
bancario. 
  31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi  29  e
30, tenuto conto delle  specifiche  caratteristiche  operative  delle
banche di cui al comma 29. 
  32. All'articolo 155 del testo unico bancario,  dopo  il  comma  4,
sono inseriti i seguenti: 
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca
d'Italia, determina i criteri  oggettivi,  riferibili  al  volume  di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali  sono
individuati  i  confidi  che  sono  tenuti  a  chiedere  l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.  La  Banca  d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi  da  prendere  in
considerazione per il calcolo del volume di attivita'  finanziaria  e
dei mezzi  patrimoniali.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  speciale  i
confidi  devono  adottare  una  delle   forme   societarie   previste
dall'articolo 106, comma 3. 
4-ter. I confidi iscritti  nell'elenco  speciale  esercitano  in  via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale  possono  svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o  socie,  le
seguenti attivita': 
    a)  prestazione  di  garanzie   a   favore   dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al  fine  dell'esecuzione  dei  rimborsi  di
imposte alle imprese consorziate o socie; 
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione; 
    c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti  con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione. 
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere
in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca  d'Italia,
le attivita' riservate  agli  intermediari  finanziari  iscritti  nel
medesimo elenco. 
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si  applicano  gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e  112.  La  Banca
d'Italia  dispone  la  cancellazione  dall'elenco  speciale   qualora
risultino gravi violazioni di norme di  legge  o  delle  disposizioni
emanate  ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo;  si  applica
l'articolo 111, commi 3 e 4". 
  33. Le banche e i confidi indicati  nei  commi  29,  30,  31  e  32
possono, anche in occasione  delle  trasformazioni  e  delle  fusioni
previste dai commi 38, 39,  40,  41,  42  e  43,  imputare  al  fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri  fondi  o
riserve patrimoniali costituiti  da  contributi  dello  Stato,  delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio'  comporti  violazione
dei  vincoli   di   destinazione   eventualmente   sussistenti,   che
permangono, salvo quelli a carattere  territoriale,  con  riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale  sociale.  Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
delle  banche  o  dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste  per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. 
  34. Le modificazioni del contratto  di  consorzio  riguardanti  gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere  iscritte  soltanto
una   volta   l'anno   entro   centoventi   giorni   dalla   chiusura
dell'esercizio  sociale  attraverso  il  deposito   dell'elenco   dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 
  35. Gli amministratori del consorzio devono  redigere  il  bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al  bilancio
delle societa' per azioni.  L'assemblea  approva  il  bilancio  entro
centoventi giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  ed  entro  trenta
giorni dall'approvazione una  copia  del  bilancio,  corredata  dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale,  se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese. 
  36. Oltre i libri e le altre  scritture  contabili  prescritti  tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere: 
    a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati  la
ragione o denominazione sociale ovvero  il  cognome  e  il  nome  dei
consorziati e le variazioni nelle persone  di  questi;  b)  il  libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea,  in  cui  devono
essere trascritti anche i  verbali  eventualmente  redatti  per  atto
pubblico;  c)  il  libro  delle  adunanze   e   delle   deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il  libro
delle adunanze e  delle  deliberazioni  del  collegio  sindacale,  se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti  a  cura  degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati  spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente  comma  e,  per
quelli indicati nelle lettere  a)  e  b),  di  ottenerne  estratti  a
proprie spese. Il libro  indicato  nella  lettera  a)  puo'  altresi'
essere  esaminato  dai  creditori  che  intendano   far   valere   la
responsabilita' verso  i  terzi  dei  singoli  consorziati  ai  sensi
dell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e  deve  essere,
prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni  pagina
e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio. 
  37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente: 
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in  un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni  riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A  essi  non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo". 
  38. I confidi possono trasformarsi  in  uno  dei  tipi  associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29,  30
e  31  anche  qualora  siano  costituiti  sotto  forma  di   societa'
cooperativa a mutualita' prevalente  o  abbiano  ricevuto  contributi
pubblici o privati di terzi. 
  39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi  comunque
costituiti.  Alle  fusioni  possono   partecipare   anche   societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e  consorzi  diversi
dai confidi purche' il consorzio o la  societa'  incorporante  o  che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29. 
  40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni  di  cui
al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice  civile;  a  far
data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti
alla fusione e il progetto di fusione  prevedano  per  i  consorziati
eguali diritti, senza che assuma rilievo  l'ammontare  delle  singole
quote di partecipazione, non  e'  necessario  redigere  la  relazione
degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del  codice  civile,
come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di  fusione
determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale  delle
quote  di  partecipazione,  secondo  un  criterio   di   attribuzione
proporzionale. 
  41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli  2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle  societa',  le  deliberazioni  assembleari  necessarie  per  le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi  38,  39,  e  40  sono
adottate  con  le  maggioranze  previste   dallo   statuto   per   le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria. 
  42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40  e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei  vincoli  di  destinazione  eventualmente
sussistenti. 
  43. Le societa' cooperative le quali  divengono  confidi  sotto  un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di  devoluzione  del
patrimonio ai fondi mutualistici per  la  promozione  e  lo  sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5,  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, a  condizione  che  nello  statuto  del  confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto  l'obbligo  di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso  di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi  stesso  in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 
  44.  I  confidi  fruiscono  di  tutti  i  benefici  previsti  dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi  e  delle  cooperative  di
garanzia collettiva fidi; i requisiti  soggettivi  ivi  stabiliti  si
considerano soddisfatti  con  il  rispetto  di  quelli  previsti  dal
presente articolo. 
  45.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  i  confidi,   comunque
costituiti, si considerano enti commerciali. 
  46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve  e  nei  fondi
costituenti  il  patrimonio  netto  dei   confidi   concorrono   alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva  o  il  fondo
sia utilizzato per  scopi  diversi  dalla  copertura  di  perdite  di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e'  determinato  senza  apportare  al  risultato
netto  del  conto  economico  le  eventuali  variazioni  in   aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I,  capo
VI, e nel titolo II, capo II,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  47. Ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  i
confidi, comunque costituiti, determinano  in  ogni  caso  il  valore
della produzione netta secondo le modalita'  contenute  nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive modificazioni. 
  48. Ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  si  considera
effettuata  nell'esercizio  di  imprese   l'attivita'   di   garanzia
collettiva dei fidi. 
  49. Le quote di partecipazione al fondo consortile  o  al  capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e  i  contributi  a  questi
versati costituiscono  per  le  imprese  consorziate  o  socie  oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64,  comma  4,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e  agli  enti  di  cui  al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al  2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva  ogni  eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge. 
  50. Ai fini delle imposte  sui  redditi,  le  trasformazioni  e  le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39,  40,  41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di  tassazione  dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno  effettuato  la
trasformazione o partecipato alla fusione. 
  51. Le fusioni sono soggette  all'imposta  di  registro  in  misura
fissa. 
  52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti  da  tale  data  per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15,  16  e  17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti  disposizioni  del
presente articolo; anche decorso tale  termine  i  confidi  in  forma
cooperativa gia' costituiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo  della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 
  53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque  anni  successivi
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  tra  imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per  gli  aiuti  a  finalita'
regionale, di cui all'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
trattato CE, la parte  dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
costituito da apporti dei consorziati o  dei  soci  o  da  avanzi  di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14. 
  54. I soggetti di cui al comma 10, che  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto partecipano  al  fondo  consortile  o  al
capitale  sociale  dei  confidi,  anche  di  secondo  grado,  possono
mantenere la  loro  partecipazione,  fermo  restando  il  divieto  di
fruizione dell'attivita' sociale. 
  55. I confidi che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono  continuare
a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla  stessa  data.  Fino  a
tale  termine  i  confidi  possono   prestare   garanzie   a   favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine  dell'esecuzione
dei  rimborsi  di  imposte  alle  imprese  consorziate  o  socie.   I
contributi erogati da  regioni  o  da  altri  enti  pubblici  per  la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per  lo  svolgimento  della  propria  attivita'  istituzionale,   non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi  pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli  oneri  finanziari   puo'   essere   svolta,   in   connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella sezione  di  cui
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo  n.  385  del  1993,  nei  limiti  della   strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che: 
    a)  il  contributo  a  valere  sul  fondo  pubblico  sia  erogato
esclusivamente  a  favore  di  imprese  consorziate  o  socie  e   in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; 
    b)  il  confidi  svolga  unicamente  la  funzione  di  mandatario
all'incasso e al pagamento per conto  dell'ente  pubblico  erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione. 
  56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri  di
bilancio  conseguenti  all'attuazione  del  presente   articolo   non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali. 
  57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria  pari  o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali  pari  o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine  di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
chiedere  l'iscrizione  provvisoria  nell'elenco  speciale   di   cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia  procede
all'iscrizione  previa  verifica  della   sussistenza   degli   altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107  del  testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma  32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla  cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I  confidi
iscritti nell'elenco speciale ai  sensi  del  presente  comma,  oltre
all'attivita' di garanzia  collettiva  dei  fidi,  possono  svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate  o  socie,  le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del  testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155,  comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario. 
  58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato. 
  59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato. 
  60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso  per
i consorzi di garanzia collettiva fidi  di  primo  e  secondo  grado,
anche costituiti sotto forma di societa'  cooperativa  o  consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991,  n.  317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". 
  61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole:  "consorzi  o  cooperative  di   garanzia   collettiva   fidi
denominati  "Confidi",  istituiti  dalle  associazioni  di  categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono  sostituite  dalle
seguenti: "confidi, di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269". 
  61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo  interbancario
di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9  maggio  1975,
n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle  banche
e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale  di  cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di  finanziamenti
a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del  codice  civile,
ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea
e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime,  assunte
da banche, da altri intermediari finanziari  o  da  fondi  chiusi  di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del  Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che  hanno
come consorziati o soci  almeno  il  50  per  cento  di  imprenditori
agricoli  ed  agli  intermediari  finanziari   iscritti   nell'elenco
generale di cui  all'articolo  106  del  medesimo  testo  unico.  Con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale  e
la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di  fondi
a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 
  61-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  61-quater.   Le    caratteristiche    delle    garanzie    dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, al fine  di  adeguarne  la  natura  a  quanto  previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione.