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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  14-5-2003

Art. 9

(Comunicazione commerciale non sollecitata)
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca: «Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.».
- Per il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, vedi note all'art. 1.