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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 52

Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122 (in G.U. 31/05/2003, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2003)
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Testo in vigore dal:  2-4-2003

Art. 2

1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.