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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 82 (in G.U. 19/04/2003, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2005)
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Testo in vigore dal:  24-11-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ripartizione annuale delle quote del Fondo unico per lo spettacolo e di erogare, in tempi brevi, i contributi statali ai soggetti destinatari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti
((. . .))
con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 novembre 1999, n. 470, è abrogato.