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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 (in G.U. 10/04/2003, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2003)
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Testo in vigore dal:  11-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.".