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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n. 195

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 (in G.U. 12/10/2002, n.240).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
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Testo in vigore dal:  13-10-2002
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Art. 2

Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui all'articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del testo unico
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
((introdotto))
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
((del presente decreto))
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonché le modalità di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dell'articolo 5 del testo unico,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista , della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189
((, secondo modalità stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000))
.
8. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico,
((di cui al))
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
((
9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato".
9-ter. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni".
9-quater. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c) dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale".
9-septies. All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli 18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "già esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime"
))