DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 16-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
      Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e
        sistema di remunerazione del servizio nazionale della
riscossione

1.  L'articolo  87  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  87  (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione  al  passivo).  -  1.  Il  concessionario  puo', per conto
dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo
6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2.  Se  il  debitore,  a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su
iniziativa   di   altri  creditori,  e'  dichiarato  fallito,  ovvero
sottoposto  a  liquidazione  coatta amministrativa, il concessionario
chiede,  sulla  base  del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate
l'ammissione al passivo della procedura.".
  2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19:
     1) al comma 2:
      1.1)  alla  lettera  d)  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
parole:  "  ,  nonche'  sui  nuovi  beni  la  cui  esistenza e' stata
comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
      1.2)  dopo  la  lettera  d) e' inserita la seguente: "d-bis) il
mancato  svolgimento  delle  attivita'  conseguenti alle segnalazioni
effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;";
      1.3)  alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite
le  seguenti: "nell'attivita' di notifica della cartella di pagamento
e"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Fino  al  discarico  di  cui  al comma 3, resta salvo, in ogni
momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare  al concessionario
l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare
azioni  cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere
le somme iscritte a ruolo.";
    b) all'articolo 20:
     1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le
seguenti: " , d-bis)";
     2)  al  comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a
ruolo, ed alla totalita' delle spese di cui all'articolo 17, comma 6,
se rimborsate dall'ente creditore.";
    c)  all'articolo  57,  dopo  il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis.  Nei  casi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia
delle  entrate  puo', comunque, autorizzare i trasferimenti azionari,
le  fusioni  e  le  scissioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4, a
condizione  che  non  vi sia diminuzione della capacita' finanziaria,
tecnica ed organizzativa.".
  ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5)).
  3-bis.  Il  pagamento  rateale  dei  debiti per contributi, premi e
accessori  di  legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di
previdenza  e  assistenza  obbligatorie,  puo'  essere consentito, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge
9  ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre  1989,  n.  389,  nel  limite  massimo  di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
  4.  Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari  governativi,  per i ruoli emessi da uffici statali, anche
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si compone:
    a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a
euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
    b)   di   un  importo  variabile,  costituito  da  un  aggio,  di
percentuale  pari  a  quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme
effettivamente  riscosse,  da  erogare  entro  il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.
  5.  Con  decreto  ministeriale,  da  adottare entro il 31 luglio di
ciascun  anno,  l'indennita'  di cui al comma 4 e' ripartita, per una
quota  non  inferiore  al  96  per  cento,  tra  i  concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi
hanno  usufruito  della  clausola di salvaguardia, e, per la restante
quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
  6.  Per  il conseguimento dell'importo variabile di cui al comma 4,
ai  concessionari  e commissari governativi e' fissato l'obiettivo di
un  incremento della riscossione delle somme iscritte nei ruoli degli
uffici  statali, rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non inferiore a euro
520  milioni,  per  l'anno  2002,  ed a euro 1040 milioni, per l'anno
2003.  Con  il  decreto  di  cui al comma 5, l'incremento complessivo
della  riscossione  e' suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario  e  commissario governativo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
    a)   relativamente   all'obiettivo  stabilito  per  l'anno  2002,
determinazione  di  uguali  quote  di  incremento  delle  percentuali
derivanti  dal  rapporto  tra  quanto  riscosso nel 2001 ed il carico
medio  netto  del  triennio  1998-2000,  tra  i  soli concessionari e
commissari   governativi   le   cui  attivita'  di  riscossione  sono
risultate,  nell'anno 2001, inferiori alla mediana del medesimo anno,
assumendosi  questa  nel  valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto del predetto
triennio;   per   lo   stesso  anno  2002,  l'obiettivo  proprio  dei
concessionari  e  dei  commissari  governativi  le  cui  attivita' di
riscossione  sono  risultate,  nell'anno  2001, pari o superiori alla
mediana  del  medesimo  anno,  e'  costituito  dal mantenimento di un
identico valore percentuale di riscossione;
    b)   relativamente   all'obiettivo  stabilito  per  l'anno  2003,
divisione  dello  stesso in modo che le uguali quote di incremento di
cui  alla  lettera  a),  per le concessioni situate al di sopra della
mediana  siano  pari alla meta' di quelle previste per le concessioni
al di sotto della stessa mediana.
  7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i concessionari e i
commissari   governativi   anticipano   comunque,  senza  diritto  ad
interessi,  il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi
stabiliti  nel  comma  6,  lettera  a), entro il 30 novembre 2002, in
misura  pari  a  euro  260  milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in
misura  pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e
l'importo  di  quanto  anticipato  o  effettivamente  riscosso  al 13
dicembre  2002.  Il  50  per  cento  della  quota  di  obiettivo  non
conseguito  nell'anno 2002 dai concessionari e commissari governativi
e'  comunque  computato  in aumento delle loro quote di obiettivo per
l'anno  2003.  Per la restituzione dell'anticipo, in due quote uguali
negli  anni  2003  e  2004,  i concessionari e commissari governativi
effettuano   compensazione,   da   regolare  contabilmente,  fino  ad
estinzione  del  credito, con gli importi dei riversamenti dovuti nei
predetti   anni.   La   mancata  effettiva  riscossione  delle  somme
anticipate comporta l'obbligo di restituzione dell'aggio.
  7-bis.  L'aggio  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  per la quota
corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato
per  il  2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, puo'
essere  imputato,  in  deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
  8.  L'aggio  di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato del 50 per
cento  sulle  maggiori riscossioni realizzate rispetto agli obiettivi
ed  e' ridotto, per il mancato conseguimento degli obiettivi riferiti
all'anno  2003, nelle misure stabilite con il decreto di cui al comma
5, in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo,
con un massimo del 20 per cento.
  9.  Il  concessionario o il commissario governativo che non esegue,
in  tutto  o  in  parte,  alla  prescritta  scadenza le anticipazioni
previste  dal  comma  7  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa
pecuniaria  di  cui all'articolo 47 del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n.  112;  in  tale  caso, si applicano inoltre le disposizioni
degli  articoli  30  e 55 del medesimo decreto legislativo n. 112 del
1999.
  (9-bis.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non  si  applica  in caso di versamento delle anticipazioni di cui al
comma  7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza;
in tal caso, non si applicano interessi.)
  10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al
31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
  "Fino al 31 dicembre 2003";
    b) nell'articolo 4-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004".
  11.  All'articolo  77, comma 1, lettera d), della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  le  parole:  "1  gennaio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "1 gennaio 2004".
  12.   Sono  abrogati  il  comma  5  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo   13  aprile  1999,  n.  112  e,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo   15,  l'articolo  16-quinquies  del  decreto-legge  28
dicembre  2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  2002,  n.  16.  Per i ruoli emessi da uffici statali non si
applica  la  maggiorazione dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 2
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  13.  L'Agenzia  delle  entrate provvede a maggiori accertamenti per
146  milioni  di  euro,  nell'anno  2002,  per  635  milioni  di euro
nell'anno 2003 e per 455 milioni di euro nell'anno 2004. A tale fine,
fermo  restando per i professori della Scuola inquadrati nel ruolo di
cui  all'articolo  5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze
28  settembre  2000,  n.  301,  il diritto potestativo di opzione per
rientro  nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento alla
presa  d'atto  della  riammissione  a  tutti gli effetti del servizio
prestato  presso la Scuola, la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze,  per  gli  anni  2002,  2003  e  2004, realizza un programma
straordinario  di  qualificazione,  riqualificazione e formazione del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie
fiscali,  attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi
produttivi,  per  le  esigenze  connesse  all'immediato potenziamento
dell'attivita'  di  accertamento  fiscale e di contrasto all'economia
sommersa,  utilizzando  le  risorse di cui all'unita' previsionale di
base 6.1.1.1. "Spese generali di funzionamento", capitolo 3542, dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario 2002 e corrispondenti unita' previsionali di base
per gli anni 2003 e 2004.
  13-bis.  Al  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)   all'articolo   30,   comma  1,  primo  periodo,  le  parole:
"dall'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV";
    b)  all'articolo  55, comma 1, le parole: "dall'articolo 47" sono
sostituite dalle seguenti: "dal presente capo";
    c)  all'articolo 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve" fino a:
"commissari   governativi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fino
all'anno  2004  e  anche  in  deroga  all'articolo 12, comma 3, primo
periodo,  il  servizio  di  riscossione  resta  affidato, nei singoli
ambiti, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a
titolo di commissari governativi".
  13-ter.  La  riscossione  coattiva dei crediti dell'erario relativa
alle  prestazioni  rese dai soggetti di cui al regio decreto-legge 12
novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526,
fino  alla  soppressione  dell'articolo  10,  n. 26), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, si intende
consentita  nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non  si  fa  luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di somme gia'
versate.
  13-quater.  La  riscossione  coattiva  dei fondi a disposizione del
Corpo  delle  capitanerie  di porto avviene ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  30  settembre  2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  L.  2  dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 3, comma
42-quater)  che  le  disposizioni di cui al comma 3 devono intendersi
nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.