DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2002
aggiornamenti all'articolo
                                  Art. 10
          Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

        1.  All'articolo  8  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
      successive  modificazioni  ((...)),  sono apportate le seguenti
      modificazioni:
          a)  la  rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione
      per gli investimenti nelle aree svantaggiate";
          b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      "1.  Alle  imprese  che  operano  nei  settori  delle attivita'
      estrattive  e  manifatturiere,  dei  servizi,  del turismo, del
      commercio,  delle costruzioni, della produzione e distribuzione
      di   energia   elettrica,   vapore   ed   acqua   calda,  della
      trasformazione  dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di
      cui  all'allegato  I  del  Trattato che istituisce la Comunita'
      europea,   e   successive  ((modificazioni)),  che,  fino  alla
      chiusura  del  periodo  di  imposta  in  corso alla data del 31
      dicembre   2006,   effettuano  nuovi  investimenti  nelle  aree
      ammissibili ((alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
      3,  lettere  a)  e c), del citato Trattato,)) individuate dalla
      Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
      2000-2006,  e'  attribuito un contributo nella forma di credito
      di  imposta  nei  limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di
      euro per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno
      degli  anni dal 2003 al 2006. ((Ai fini dell'individuazione dei
      predetti  settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle
      agevolazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
      22  ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
      legge  19  dicembre  1992,  n.  488.))  Per le aree ammissibili
      ((alle  deroghe  previste  dal citato articolo 87, paragrafo 3,
      lettere  a) e c) )), il credito compete entro la misura dell'85
      per  cento  delle  intensita'  di  aiuto  previste  dalla Carta
      italiana  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per il periodo
      2000-2006.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  8  AGOSTO 2002, N.
      178.))  Il  credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti
      di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad
      oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
        1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via
      telematica,  al  Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
      entrate   un'istanza  contenente  gli  elementi  identificativi
      dell'impresa,  l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e
      la  ripartizione  regionale  degli stessi, nonche' l'impegno, a
      pena   di   disconoscimento   del   beneficio,  ad  avviare  la
      realizzazione  degli  investimenti successivamente alla data di
      presentazione  della medesima istanza e comunque entro sei mesi
      dalla  predetta  data.  ((  PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO
      2002, N. 178.))
        1-ter.  ((L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica
      e  con  procedura  automatizzata,  certificazione della data di
      avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui
      al  comma  1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico
      di  presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente
      e  non  accolte  per  esaurimento  dei  fondi  stanziati e, tra
      queste,  a  quelle delle piccole e medie imprese, come definite
      dall'allegato   I   del   regolamento  (CE)  n.  70/2001  della
      Commissione,  del  12  gennaio  2001, e successivamente secondo
      l'ordine  di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle
      entrate  comunica  in via telematica, entro trenta giorni dalla
      presentazione  delle  domande, il diniego del contributo per la
      mancanza  di  uno  degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero
      per  l'esaurimento  dei  fondi  stanziati.))  Il  beneficio  si
      intende  concesso  decorsi  ((30  giorni))  dalla presentazione
      dell'istanza   e   senza  comunicazione  di  diniego  da  parte
      dell'Agenzia delle entrate.
        1-quater.  Entro  il  secondo  mese  successivo  alla data di
      chiusura  dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di cui
      al  comma  1-bis,  le imprese trasmettono in via telematica, al
      Centro  operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate una
      dichiarazione    contenente   il   settore   di   appartenenza,
      l'ammontare  dei  nuovi  investimenti  effettuati alla predetta
      data  suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del
      contributo  utilizzato in compensazione alla medesima data e il
      limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
        1-quinquies.  Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia
      delle  entrate  sono  stabilite  le  specifiche tecniche per la
      trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  1,  1-bis, 1-ter e
      1-quater.
        1-sexies.  Per  le  modalita'  delle trasmissioni telematiche
      previste  dal  presente  articolo  si applicano le disposizioni
      contenute nell'articolo 3 del regolamento ((di cui al)) decreto
      del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
      sostituito  dall'articolo  3  del  regolamento  ((di  cui  al))
      decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 2001, n.
      435.";
        ((1-septies.  L'Agenzia  delle entrate provvede a pubblicare,
      con  cadenza  semestrale,  sul proprio sito Internet, il numero
      delle  istanze  pervenute,  l'ammontare  totale  dei contributi
      concessi, nonche' quello delle risorse finanziarie residue.))
          c) il comma 3 e' abrogato.
        2.  L'articolo  5,  comma  2, della legge 18 ottobre 2001, n.
      383, e' abrogato.
        ((3. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
      nonche'  del  comma  2, si applicano agli investimenti per cui,
      successivamente  alla  data di entrata in vigore della legge di
      conversione  del presente decreto, risulta presentata l'istanza
      di  cui  al comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
      2000,  n.  388,  e  per i quali si verificano gli eventi di cui
      all'articolo  75,  comma  2,  del testo unico delle imposte sui
      redditi,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
      dicembre  1986,  n.  917, ovvero, per le prestazioni di servizi
      per   le  quali  vengono  previsti  contrattualmente  stati  di
      avanzamento  dei  lavori,  viene  accettato  il  primo stato di
      avanzamento  dei  lavori.  Per  gli investimenti per i quali il
      contratto  risulta  concluso entro la data di entrata in vigore
      della legge di conversione del presente decreto si applicano le
      disposizioni  vigenti  precedentemente alle modifiche apportate
      con  la  medesima  legge,  anche se gli eventi di cui al citato
      articolo  75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di
      avanzamento  dei lavori si verificano successivamente alla data
      di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
      decreto.))
        4.  Gli  stanziamenti autorizzati dalla tabella D della legge
      23 dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998,
      n.  208, sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro.
      A tale fine le risorse preordinate al finanziamento del credito
      di  imposta  dalla  delibera  CIPE  n. 48 del 4 aprile 2001 ((,
      pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  21 giugno
      2001,))  sono  ridotte  di pari importo. Una quota delle stesse
      risorse,  pari a 1.760 milioni di euro, e' versata, nell'ultimo
      bimestre  dell'anno  2003, all'entrata del bilancio dello Stato
      per   essere   riassegnata   nell'esercizio   2004   all'unita'
      previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi"  -
      capitolo   3860   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
      dell'economia e delle finanze.
        5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:
          a)  quanto  a  870  milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183
      milioni  di  euro  per  l'anno  2003,  a  valere  sulle risorse
      preordinate  per  le medesime finalita' ed iscritte sull'unita'
      previsionale  di  base  6.1.2.7 "((Devoluzione)) di proventi" -
      capitolo   3860   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
      dell'economia e delle finanze;
          b)  quanto  a  557  milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740
      milioni  di  euro  per il 2004, mediante utilizzo delle risorse
      resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa
      di cui al comma 4. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
      dell'articolo  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
      1978, n. 468, e successive modificazioni ((...)).
        6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
      ad  apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
      bilancio.