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DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 (in SO n.168, relativo alla G.U. 10/08/2002, n.187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
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vigente al 06/10/2024
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Testo in vigore dal:  11-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, ai crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed il riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroghe di termini in materia
di accise e in materia finanziaria
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate
((dal 1 luglio 2002))
fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate
((dal 1 luglio 2002))
fino al 31 dicembre 2002.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate
((dal 1 luglio 2002))
fino al 31 dicembre 2002.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate
((dal 1 luglio 2002))
fino al 31 dicembre 2002.
((
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.
))
5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
((
5-bis. Il termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente prorogato di dieci giorni successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per gli interessati che alla data di entrata in vigore della citata legge n. 448 del 2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del rilascio del collaudo e non completate alla scadenza del termine originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48; in mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. Entro i successivi dieci giorni, l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato provvede ai relativi adempimenti. In caso di esito positivo, il pagamento della somma di cui al citato articolo 52, comma 48, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, è pagata entro i successivi trenta giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili di pari importo oltre gli interessi al tasso legale.
))
6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "sessanta giorni
((dalla data di entrata in vigore della presente legge))
" sono sostituite dalle seguenti: "
((il 30 settembre 2002))
". Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.
7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.
((
7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2002".
7-ter. All'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
))