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DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2002, n. 172 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2015)
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Testo in vigore dal:  8-8-2002
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Art. 1-bis

(( (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). ))
((
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'I.N.P.S. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell'I.N.P.S. della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'I.N.P.S. direttamente nei confronti dell'impresa))