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DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2002, n. 172 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2015)
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Testo in vigore dal:  1-1-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attività o che operano all'interno dello stesso stabilimento.
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
4. Ai lavoratori interessati alla proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dal benefici di cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle
((milletrecento))
unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dal lavoratori di cui al comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta.
Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a proceduta fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.