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DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2004)
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Testo in vigore dal:  8-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di Stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2002-2003, nonché di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari, al fine di garantire che nelle prossime elezioni sia assicurata una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato, indetti per l'anno 2002 e per l'anno 2003, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
))
2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002.
((
2-bis. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare
))