DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 2002, n. 91 (in G.U. 11/05/2002, n.109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2002)
Testo in vigore dal: 12-5-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'articolo  9  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488, concernente
l'istituzione  del  contributo  unificato  di  iscrizione a ruolo nei
procedimenti  giurisdizionali  civili,  amministrativi  e  in materia
tavolare,   comprese   le   procedure  concorsuali  e  di  volontaria
giurisdizione  indicati  al  comma  1  del medesimo articolo, nonche'
l'articolo  71  delle  norme  di  attuazione  del codice di procedura
civile,  al  fine  di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in
irreversibili  difficolta'  interpretative  all'atto  della  concreta
attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per
un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato
e,  per  l'altro,  alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti
sollevate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
rimuovere  ogni  onere  legato  all'introduzione  di  procedimenti in
materia  di  equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89,
connessi  alla  tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Modifiche all'articolo 9 della
           legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1

  ((01.  Il  comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "1.  A  tutti  gli  atti  e  provvedimenti dei procedimenti civili,
penali   ed  amministrativi  ed  in  materia  tavolare,  comprese  le
procedure  concorsuali  e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli
ad  essi  antecedenti,  necessari  o  funzionali, non si applicano le
imposte  di  bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a ruolo, i diritti di
cancelleria,  nonche'  i  diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.  Le  copie  autentiche, comprese quelle esecutive, degli
atti  e  dei  provvedimenti  di cui al presente comma richieste dalle
parti  del  procedimento  si intendono esenti dal bollo. I diritti di
cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali")).
  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi,
che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e'
tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma
2.   La   parte   che   modifichi   la  domanda  o  proponga  domanda
riconvenzionale  o  formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento
autonomo,  cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a
farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento
integrativo  secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla ((presente)) legge.".
  ((2.  Al  comma  4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "al  pagamento", sono
inserite  le  seguenti:  ",  anche in via provvisionale," e, in fine,
sono  aggiunte  le  parole:  "ed  e'  prenotato  a  debito per essere
recuperato  nei  confronti  della parte obbligata al risarcimento del
danno".))
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono  soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In
caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e'
tenuta  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo
pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella
tabella  1  allegata  alla  presente  legge.  Ove non vi provveda, il
giudice  dichiara  l'improcedibilita' della domanda". ((Alla fine del
medesimo  comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione
deve  essere  resa  anche  se la parte e' ammessa alla prenotazione a
debito.  Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella
dichiarazione.  Nell'ipotesi  in cui manchi la dichiarazione circa il
valore  del  procedimento, la causa si presume del valore di cui allo
scaglione  della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla
presente legge."))
  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro ((trenta giorni)) dal momento in cui si determina il
presupposto  del  pagamento  del  contributo  o della integrazione ai
sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in
caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica
alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della  tabella  1,  avvertendo  espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione
mediante  ruolo  con  addebito  degli  interessi  al  saggio  legale.
((L'invito puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel
caso  di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso
la cancelleria dell'ufficio giudiziario."))
  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente:
  "8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie  e  natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato
civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari
attivati  in  corso di causa, ((i procedimenti esecutivi mobiliari di
valore  inferiore ad euro 2.500)) ed i procedimenti di regolamento di
competenza  e  di  giurisdizione. ((Non sono in ogni caso soggetti al
contributo  di  cui  al  presente  articolo  i  preocedimenti,  anche
esecutivi,  di  opposizione e cautelari, in materia di assegni per il
mantenimento  per  la  prole,  nonche' quelli comunque riguardanti la
stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V,
del libro quarto del codice di procedura civile")).
  ((6.  Il  comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo
2002  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo  o  per  i  quali e' stato
depositato  il  ricorso  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  i
procedimenti  gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato
il  ricorso  alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' valersi
delle  disposizioni  del  presente  articolo  versando  l'importo del
contributo  di  cui  alla  tabella  1 allegata alla presente legge in
ragione  del  50  per  cento. La parte che si avvale di tale facolta'
effetua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa
luogo  al  rimborso  o  alla ripetizione di quanto pagato a titolo di
imposta  di  bollo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata
di causa e di tassa fissa")).
  ((6-bis.  Dopo  il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' aggiunto il seguente:
  "11-bis.  Laddove  la  legislazione  vigente  prevede  il pagamento
mediante  speciali  marche  per  diritti riscossi dalle cancellerie e
segreterie  giudiziarie  per  conto  dello  Stato,  il  pagamento  e'
effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
  6-ter.  Il  comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Per  ogni  grado  di giudizio nei procedimenti giurisdizionali
civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma
4,  per  l'esrcizio  dell'azione civile in sede penale, il contributo
unificato di iscrizione a ruolo e' dovuto nei seguenti importi:
    a)  nulla  e'  dovuto  per i processi di valore inferiore ad euro
1.033;
    b)  euro  62  per  i processi di valore superiore ad euro 1.033 e
fino ad euro 5.165;
    c)  euro  155  per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e
fino ad euro 25.823;
    d)  euro  310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e
fino ad euro 51.646;
    e)  euro  414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e
fino ad euro 258.228;
    f)  euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e
fino ad euro 516.457;
    g)   euro  930  per  i  processi  di  valore  superiore  ad  euro
516.457")).
  ((7.  Dopo  il  comma  3  della  tabella  1  allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa
di  fallimento  alla  chiusura  e'  dovuto  il contributo di cui alla
lettera f) del comma 1")).
  ((8.  Il  comma  4  della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "4.  Il  contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel
libro  quarto,  titolo I, del codice di procedura civile, compreso il
giudizio  di  opposizione  a  decreto  ingiuntivo  e  il  giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e' ridotto alla
meta'.  Ai  fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di
sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non
corrisposti  alla  data  di  notifica  dell'atto  di citazione per la
convalida  e quello dei procedimenti di finita locazione si determina
in base all'ammontare del canone per ogni anno")).
  9.  Dopo  il  ((comma))  4  della  tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per
i  procedimenti  speciali  di  cui al libro quarto, titolo II, ((capo
IV)),  del  codice  di  procedura  civile,  e'  dovuto  il contributo
indicato alla lettera b) del ((comma)) 1 della presente tabella.".
  10.  Dopo  il  ((comma)) 5, della tabella 1, allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11.  Dopo il ((comma)) 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato,
occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali,
il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".