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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 26-2-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2002, n. 75 (in G.U. 26/04/2002, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2002)
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Testo in vigore dal:  27-4-2002
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Art. 3

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
"2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi
(( negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 ))
, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresì, calcolato al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili
(( determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003. ))
".
((
2-bis. Al comma 9, secondo periodo dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" è inserita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti"
))
3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro il mese di febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di aprile 2002".