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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-2002
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Art. 5-quater

(( (Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accise). ))
((
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine" sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"
))