DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis 
(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici  dei  beni  immobili
                  tramite concessione o locazione). 
 
  1. I beni immobili di proprieta' dello Stato individuati  ai  sensi
dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a  titolo
oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei  medesimi
beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche
con l'introduzione  di  nuove  destinazioni  d'uso  finalizzate  allo
svolgimento di attivita' economiche o attivita'  di  servizio  per  i
cittadini, ferme restando le disposizioni contenute  nel  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia  del  demanio
puo' convocare una o piu' conferenze di servizi o promuovere  accordi
di  programma  per  sottoporre  all'approvazione  iniziative  per  la
valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 
  3. Ai Comuni interessati dal procedimento di  cui  al  comma  2  e'
rimessa, per l'intera durata della  concessione  o  della  locazione,
un'aliquota pari  al  10  per  cento  del  relativo  canone.  Qualora
espressamente previsto dal bando di gara,  ai  Comuni  e',  altresi',
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non  superiore
al 100 per cento  del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  e  delle  relative  leggi
regionali,   per   l'esecuzione   delle   opere    necessarie    alla
riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto  dal
concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia
del titolo abilitativo edilizio. 
  4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente  articolo  sono
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento  dell'equilibrio  economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 
  ((4-bis. Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni
e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del  demanio,  verificato  il  raggiungimento
della  finalita'  di  riqualificazione  e  riconversione   dei   beni
riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di
utilizzo per finalita' istituzionali, il diritto  di  prelazione  per
l'acquisto del bene, al prezzo di mercato)). 
  5. I criteri di assegnazione e le condizioni  delle  concessioni  o
delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei  bandi
predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente: 
    a. il riconoscimento all'affidatario di  un  indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
    b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica  iniziativa  di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005. 
  6.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  valorizzazione  e
utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente  articolo,
i  beni  medesimi  possono  essere  affidati   a   terzi   ai   sensi
dell'articolo 143  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile.