DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 2-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
                   Istituzione di un contributo di
               riciclaggio e di risanamento ambientale

  1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui  al  comma  5-bis, e' istituito un contributo di riciclaggio e di
risanamento  ambientale,  finalizzato  a  compensare i maggiori costi
dell'attivita'    di    trattamento   degli   oli   usati,   mediante
rigenerazione,  per  la  produzione  di  basi lubrificanti ((. . .)),
nonche'  di  potenziare  l'attivita'  di  controllo sugli impianti di
combustione   di   oli   usati,   non  altrimenti  riciclabili  e  di
incrementare le misure compensative destinate a favorire la riduzione
delle  emissioni inquinanti, di cui all'articolo 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
  2.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' dovuto nella misura di 325
euro  per 1000 chilogrammi di prodotto di cui 258 euro per contributo
di  risanamento  ambientale e 67 euro per contributo di riciclaggio e
si applica:
    a)  sugli  oli lubrificanti (codice NC da 2710 1981 a 2710 1999),
di   prima   distillazione  e  rigenerati,  prodotti  nel  territorio
nazionale,  su  quelli  introdotti  in  territorio nazionale da Paesi
comunitari e su quelli introdotti da Paesi terzi;
    b)  sulle  preparazioni  lubrificanti  (codice  NC  3403)  e  sui
lubrificanti  contenuti  negli  altri  prodotti  e  merci,  anche  di
provenienza comunitaria o da Paesi terzi;
    c)  sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti
aromatici  (codici  NC  2713  9090  e  2707  99 99), sulle miscele di
alchilbenzoli   sintetici   (codice   NC  3817  00)  e  sui  polimeri
poliolefinici  sintetici  (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle
preparazioni  e  negli  altri  prodotti e merci, anche di provenienza
comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita
o usati per la lubrificazione meccanica.
  3.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2,
si  considerano  miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  i miscugli di
idrocarburi  alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o
piu'  atomi  di  carbonio,  ottenuti per alchilazione del benzolo con
procedimento  di  sintesi,  liquide  alla temperatura di 15o Celsius,
contenenti  anche  impurezze  purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
  4. Obbligato al pagamento del contributo e':
    a)   il  fabbricante,  per  i  prodotti  ottenuti  in  territorio
nazionale;
    b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;
    c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi.
  5.  Il contributo, che non si rende dovuto per i prodotti esportati
o trasferiti in altri Paesi comunitari, si applica:
    a)  per  i  prodotti  nazionali,  all'atto  della cessione sia ai
diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio
che ne effettuano la rivendita;
    b)  per  i  prodotti  di  provenienza  comunitaria,  all'atto del
ricevimento  della  merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel
momento  in  cui  si  considera  effettuata  ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro
Stato  membro  a  privati  consumatori  o  a  soggetti  che  agiscono
nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
    c)   per   i   prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi,  all'atto
dell'importazione.
  5-bis.  Con  regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
da  adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 17, comma
3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e con il Ministro delle
attivita' produttive, sono determinati:
    a)  le  modalita'  e  i  termini  di  accertamento, riscossione e
versamento del contributo di cui al comma 1;
    b)  la  parte  del  contributo  di  riciclaggio  da  destinare  a
compensare  i  maggiori costi relativi all'attivita' di rigenerazione
degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attivita'
di  controllo  sugli  impianti  di  combustione  degli  oli usati non
altrimenti riciclabili;
    c)  i  criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attivita' di
rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attivita';
    d)  i  requisiti  per la ripartizione e per l'erogazione da parte
del  Consorzio  obbligatorio  degli oli usati, di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore
dei  soggetti  che  svolgono  l'attivita' di rigenerazione in ragione
della  qualita'  e  quantita'  dei  prodotti  ottenuti dalla predetta
attivita',  fermo  restando  che,  nel  caso di soggetti che svolgono
l'attivita' di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri
Stati  membri  dell'Unione  europea, l'erogazione spetta a condizione
che   l'olio   lubrificante   rigenerato  introdotto  in  Italia  per
l'immissione  in  consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti
in  territorio  nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia
beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione;
    e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione
negli impianti di cui al comma 1;
    f)  i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del
Consorzio  obbligatorio  degli  oli  usati  delle  somme destinate al
potenziamento  dell'attivita' di controllo sugli impianti di cui alla
lettera e);
    g)  le  modalita'  da osservare per l'impiego di oli lubrificanti
nelle attivita' di trasformazione di cui al comma 7;
    h)  i  criteri  per  la  ripartizione e l'erogazione da parte del
Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di
cui  al  comma  1  da  destinare  ai  soggetti  i  quali alla data di
istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in
quantita' superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
    i) le modalita' per il rimborso della differenza tra l'imposta di
consumo  assolta  sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data
di   soppressione  della  predetta  imposta,  detenuti  in  quantita'
superiore  a  1.000  chilogrammi presso i depositi commerciali di oli
minerali, ed il contributo di cui al comma 1;
    l)   le   modalita'   di  rimborso  del  contributo  in  caso  di
esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari.
  6.   In   relazione   all'esigenza   di  assicurare  competitivita'
all'attivita'  di  trattamento di rigenerazione ((. . .)) puo' essere
variata,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  con  il Ministro delle attivita' produttive, l'entita' della parte
del contributo destinata all'attivita' di riciclaggio.
  7.  Sono  esclusi  dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i
prodotti  menzionati  al  comma  2  assoggettati  ad  accisa ai sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative   sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, e successive modificazioni,
quelli   destinati   a  subire  processi  di  trasformazione  per  la
produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, nonche' quelli
impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e
sintetica   per   la  fabbricazione  dei  relativi  manufatti,  nella
produzione  delle  materie  plastiche  e  delle  resine artificiali o
sintetiche,  comprese  le  colle  adesive,  e  nella produzione degli
antiparassitari per le piante da frutta.
  8.  Per  il ritardato pagamento del contributo di cui al comma 1 si
applica,   indipendentemente   dal   pagamento   del   contributo   e
dell'interesse  legale,  la  sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  di  denaro di entita' pari al 30 per cento del contributo
dovuto.
  9.  Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma
5-bis,  si  applica,  salvo  che  il  fatto non costituisca reato, la
sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di denaro da 260
euro a 1.550 euro.
  10.  I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla
Guardia   di   finanza,   per  l'accertamento  dell'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e delle relative norme
applicative,  eseguono  controlli nei confronti dei soggetti indicati
al  comma 4 avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.
  11.  Al  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a)  nell'articolo  7,  comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:  "1-bis)  il  combustibile  derivato  da rifiuti qualora non
rivesta  le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche
finalizzate  a  definirne  contenuti  e usi compatibili con la tutela
ambientale";
    b) nell'articolo 33, comma 8, e' soppressa la lettera c).