DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                (Regime tributario dei partecipanti) 
 
  1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1,  lettera  g),  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a  fondi  comuni  d'investimento  immobiliare  di  cui
all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio  opera
una ritenuta del 20 per cento . La ritenuta si applica sull'ammontare
dei proventi riferibili a ciascuna quota  risultanti  dai  rendiconti
periodici redatti ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),
numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonche'  sulla
differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed
il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.  Il  costo  di
sottoscrizione  o  acquisto  e'  documentato  dal  partecipante.   In
mancanza  della  documentazione  il  costo  e'  documentato  con  una
dichiarazione sostitutiva. 
  2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata  a  titolo  d'acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se  le  partecipazioni
sono  relative  all'impresa  commerciale;   b)   societa'   in   nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa'  ed  enti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  stabili  organizzazioni
nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui  alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di  tutti  gli  altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi  da  imposta  sul  reddito
delle societa', la ritenuta  e'  applicata  a  titolo  d'imposta.  La
ritenuta non  e'  operata  sui  proventi  percepiti  dalle  forme  di
previdenza complementare di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, ((dai  prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei
(PEPP) di cui al  regolamento  (UE)  2019/1238))  e  dagli  organismi
d'investimento  collettivo  del  risparmio  istituiti  in  Italia   e
disciplinati dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  2-bis.  Qualora  le  quote  dei  fondi   comuni   di   investimento
immobiliare di cui all'articolo 6,  comma  1,  siano  immesse  in  un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e'  applicata,
alle medesime condizioni di cui ai  commi  precedenti,  dai  soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito  accentrato
nonche' dai soggetti  non  residenti  aderenti  a  detto  sistema  di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri  di  deposito  accentrato
aderenti al medesimo sistema. 
  2-ter. I soggetti non residenti di  cui  al  comma  2-bis  nominano
quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una  societa'
di intermediazione mobiliare residente nel  territorio  dello  Stato,
una stabile organizzazione in  Italia  di  banche  o  di  imprese  di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde  dell'adempimento  dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e  provvede
a: 
    a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
    b)   fornire,   entro    quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta. 
  2-quater. Nel caso di societa' di gestione del risparmio estera che
istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento  collettivo
del risparmio immobiliari, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente  dalla  societa'  di  gestione   estera   operante   nel
territorio dello Stato in regime di  libera  prestazione  di  servizi
ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra  i  soggetti  indicati
nell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che risponde in solido con  l'impresa  estera
per gli  obblighi  di  determinazione  e  versamento  dell'imposta  e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme.  Il  percipiente  e'
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le  informazioni  utili
per la determinazione dei redditi consegnando,  anche  in  copia,  la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva
nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. 
  3. La ritenuta non si  applica  sui  proventi  percepiti  da  fondi
pensione ((, da prodotti pensionistici individuali paneuropei  (PEPP)
di cui al regolamento (UE) 2019/1238)) e  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio esteri,  sempreche'  istituiti  in  Stati  o
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale  emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche'  su  quelli  percepiti  da  enti  od  organismi
internazionali costituiti in  base  ad  accordi  internazionali  resi
esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi  che  gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato. 
  3-bis. Per i proventi di  cui  al  comma  1  spettanti  a  soggetti
residenti in Stati con  i  quali  siano  in  vigore  convenzioni  per
evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini  dell'applicazione
della ritenuta nella misura prevista dalla convenzione,  i  sostituti
d'imposta di cui ai commi precedenti acquisiscono: 
    a)  una  dichiarazione  del  soggetto  non  residente   effettivo
beneficiario   dei   proventi,   dalla   quale   risultino   i   dati
identificativi del soggetto medesimo,  la  sussistenza  di  tutte  le
condizioni  alle  quali  e'  subordinata  l'applicazione  del  regime
convenzionale, e gli eventuali elementi necessari  a  determinare  la
misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione; 
    b) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente dello  Stato
ove l'effettivo beneficiario dei  proventi  ha  la  residenza,  dalla
quale risulti la  residenza  nello  Stato  medesimo  ai  sensi  della
convenzione.  L'attestazione  produce  effetti  fino  al   31   marzo
dell'anno successivo a quello di presentazione. (3) (17) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto  (con  l'art.  41-bis,
comma 11) che le disposizioni del presente articolo hanno effetto per
i proventi percepiti a decorrere  dal  1°  gennaio  2004  sempre  che
riferiti  a  periodi  di  attivita'  dei  fondi  che   hanno   inizio
successivamente al 31 dicembre 2003. 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 32,  comma  7-bis)
che "Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto per  i  proventi
percepiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto sempre che riferiti a periodi  di  attivita'  dei  fondi  che
hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009".