DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 351

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
              Modalita' per la cessione degli immobili 
 
  1. I beni immobili individuati ai  sensi  dell'articolo  1  possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 2 con uno o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti produce
il passaggio dei beni  al  patrimonio  disponibile.  Con  gli  stessi
decreti sono determinati: 
    a) il prezzo iniziale che  le  societa'  corrispondono  a  titolo
definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei  beni  immobili  e  le
modalita' di pagamento dell'eventuale residuo, che puo' anche  essere
rappresentato da titoli; 
    b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le
societa' realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. 
    All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione e'  nominato  un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il  quale,  oltre  ai
poteri stabiliti in  sede  di  nomina  a  tutela  dell'interesse  dei
portatori dei  titoli,  approva  le  modificazioni  delle  condizioni
dell'operazione; 
    c) l'immissione delle societa' nel  possesso  dei  beni  immobili
trasferiti; 
    d) la gestione dei  beni  immobili  trasferiti  e  dei  contratti
accessori,  da  regolarsi  in  via  convenzionale  con   criteri   di
remunerativita'; 
    e) le modalita' per la valorizzazione e  la  rivendita  dei  beni
immobili trasferiti. 
  1-bis. Per  quanto  concerne  i  beni  immobili  di  enti  pubblici
soggetti a vigilanza di  altro  Ministero,  i  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  sono  adottati  di  concerto  con  il
Ministro vigilante. Per i beni  dello  Stato  di  particolare  valore
artistico e storico i decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono adottati di concerto con il Ministro per  i  beni  e  le
attivita' culturali. 
  2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti  ai  sensi  del
comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai  sensi  del  comma  1,
lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie  spese
per  gli   interventi   necessari   di   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, nonche' per  l'adeguamento  dei  beni  alla  normativa
vigente. 
  3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei   conduttori   delle   unita'
immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto,
in forma individuale e a  mezzo  di  mandato  collettivo,  al  prezzo
determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalita'  di
esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo  6
del decreto  legislativo  16  febbraio  1996,  n.  104.  Le  medesime
agevolazioni  di  cui  al  comma  8  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle
unita' ad uso residenziale trasferite  alle  societa'  costituite  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 2. 
  3-bis. E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori  delle  unita'
immobiliari ad uso diverso  da  quello  residenziale  il  diritto  di
opzione per l'acquisto in forma individuale,  al  prezzo  determinato
secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita'  di  esercizio  del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. 
  4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei  conduttori   delle   unita'
immobiliari ad uso residenziale, con  reddito  familiare  complessivo
annuo lordo, determinato con le modalita' previste  dall'articolo  21
della legge 5  agosto  1978,  n.  457,  e  successive  modificazioni,
inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del  contratto
successiva al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa'  di
cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo  canone
di locazione in atto alla data di  scadenza  del  contratto.  Per  le
famiglie  con  componenti  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
disabili  il  limite  del  reddito   familiare   complessivo   lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo precedente, e' pari
a 22.000 euro. Nei casi previsti dai primi due periodi  del  presente
comma, qualora l'originario contratto  di  locazione  non  sia  stato
formalmente rinnovato ma ricorrano comunque  le  condizioni  previste
dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di  locazione
per un periodo  di  nove  anni  decorre  dalla  data,  successiva  al
trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1
dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione  se
fosse  stato  rinnovato.  Per  le  unita'  immobiliari  occupate   da
conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui  nucleo  familiare  siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti  di  coniugio  o  di
parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato  ai  sensi
della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e'  consentita  l'alienazione
della sola nuda proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto
di opzione e prelazione di cui al comma 5  con  riferimento  al  solo
diritto di usufrutto. 
  5.  E'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  in  favore   dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale, delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche'  in  favore
degli affittuari dei terreni, solo  per  il  caso  di  vendita  degli
immobili ad un prezzo inferiore a quello di  esercizio  dell'opzione.
Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai
conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso diverso da  quello
residenziale puo' essere esercitato unicamente nel  caso  di  vendita
frazionata  degli  immobili.  La  vendita  si  considera   frazionata
esclusivamente nel  caso  in  cui  ciascuna  unita'  immobiliare  sia
offerta  in  vendita  singolarmente  a  condizioni   specificatamente
riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. I  decreti
di cui al comma 1 individuano, anche  in  deroga  a  quanto  previsto
dalla  vigente  normativa,  gli  adempimenti  necessari  al  fine  di
consentire  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  da  parte  dei
soggetti che ne sono titolari. 
  6. I diritti dei conduttori e degli  affittuari  dei  terreni  sono
riconosciuti se essi sono in regola con il  pagamento  dei  canoni  e
degli  oneri  accessori  e  sempre  che  non  sia   stata   accertata
l'irregolarita'  dell'affitto  o  della   locazione.   Sono   inoltre
riconosciuti i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale purche' essi o gli altri membri  conviventi  del  nucleo
familiare non siano proprietari di  altra  abitazione  adeguata  alle
esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I  diritti  di
opzione e di  prelazione  spettano  anche  ai  familiari  conviventi,
nonche' agli eredi del conduttore con lui conviventi ed  ai  portieri
degli stabili oggetto della vendita,  in  caso  di  eliminazione  del
servizio di portineria. 
  7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle  unita'  immobiliari
e' determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti  di
mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di  compravendite
di immobili e unita' immobiliari aventi caratteristiche  analoghe.  I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e  le  unita'
immobiliari per i quali gli  affittuari  o  i  conduttori  non  hanno
esercitato il diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  sono  posti  in
vendita ai miglior offerente individuato con  procedura  competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui  al  comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5. 
  7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari  ad  uso  diverso  da
quello residenziale, nell'ipotesi di vendita  in  blocco,  spetta  il
diritto di opzione all'acquisto a  mezzo  di  mandato  collettivo,  a
condizione che questo sia conferito dai conduttori che  rappresentino
il 100 per cento delle unita' facenti parte  del  blocco  oggetto  di
vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante  all'esito  della
procedura competitiva. Le modalita' ed i  termini  di  esercizio  del
diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati  con
i decreti di cui al comma 1. 
  8.  Il  prezzo  di  vendita  delle  unita'   immobiliari   ad   uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte
in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale e'  pari
al prezzo di mercato delle stesse unita' immobiliari libere diminuito
del 30 per cento. Per i  medesimi  immobili  e'  altresi'  confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che  acquistano  a  mezzo  di
mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale   che
rappresentano  almeno  l'80  per  cento  delle  unita'   residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere. Per i  medesimi
immobili e' concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo
di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive dell'immobile
al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo
periodo  fino  a  un  massimo  dell'8  per  cento.  Le  modalita'  di
applicazione degli abbattimenti di  prezzo  sono  determinate  con  i
decreti di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni  e'  pari
al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito  del  30
per cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione  per
l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e nei termini  di  cui  al
comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori diretti  o
imprenditori agricoli  che  esercitano  il  diritto  di  opzione  per
l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento  di  prezzo  secondo
percentuali  analoghe  a  quelle  previste  dal  presente   comma   e
determinate con i decreti di cui  al  comma  1.  Gli  affittuari  che
esercitano il diritto di opzione possono procedere  all'acquisto  dei
terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato
dalla Commissione europea con  decisione  comunitaria  n.  SG  (2001)
D/288933  del  3  giugno  2001.  Non  si  applicano  alle  operazioni
fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n.  110/2001
le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 maggio  1965,
n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817.  Tali
operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni   tributarie   per   la
formazione e l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina  previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604. 
  9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di  ciascun  bene
immobile  e   unita'   immobiliare,   nonche'   l'espletamento,   ove
necessario,  delle  attivita'  inerenti  l'accatastamento  dei   beni
immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione  ad  essi
relativa, possono essere affidati  all'Agenzia  del  territorio  e  a
societa'  aventi  particolare  esperienza  nel  settore  immobiliare,
individuate con procedura competitiva, le  cui  caratteristiche  sono
determinate dai decreti di cui al comma 1. 
  10. I beni immobili degli enti  previdenziali  pubblici  ricompresi
nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo  7  del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive  modificazioni,  che
non sono stati aggiudicati  alla  data  del  31  ottobre  2001,  sono
alienati con le modalita' di cui al presente decreto. 
  11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,  diversi  da
quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data  del
31 ottobre 2001, sono alienati con le modalita' di  cui  al  presente
decreto. La disposizione non si  applica  ai  beni  immobili  ad  uso
prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  emana  direttive  agli  enti  previdenziali   pubblici   per
l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli. 
  12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto
agli enti previdenziali  titolari  dei  beni  medesimi.  Le  relative
disponibilita' sono acquisite al bilancio per essere  accreditate  su
conti di tesoreria  vincolati  intestati  all'ente  venditore;  sulle
giacenze e' riconosciuto un interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.  E'  abrogato  il
comma 3 dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  1999,  n.  488.  La
copertura delle riserve tecniche e delle riserve  legali  degli  enti
previdenziali pubblici vincolati a costituirle  e'  realizzata  anche
utilizzando il corrispettivo di cui al  comma  1,  lettera  a),  e  i
proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI  la  facolta'
di accesso alla Tesoreria  centrale  dello  Stato  per  anticipazioni
relative al fabbisogno finanziario delle gestioni  previdenziali,  ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974,
n. 370, nonche' dell'articolo 35 della legge  23  dicembre  1998,  n.
448. 
  13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta  dell'Agenzia  del
territorio, sono individuati gli immobili di pregio.  Si  considerano
comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad
eccezione di quelli individuati nei decreti di cui  al  comma  1,  su
proposta dell'Agenzia del territorio, che  si  trovano  in  stato  di
degrado e per i quali sono necessari  interventi  di  restauro  e  di
risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia. 
  14. Sono nulli gli atti  di  disposizione  degli  immobili  ad  uso
residenziale non di pregio ai  sensi  del  comma  13  acquistati  per
effetto dell'esercizio del  diritto  di  opzione  e  del  diritto  di
prelazione  prima  che  siano  trascorsi  cinque  anni   dalla   data
dell'acquisto. 
  15.  Ai  fini  della   valorizzazione   dei   beni   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  convoca  una  o  piu'  conferenze  di
servizi   o   promuove   accordi   di   programma   per    sottoporre
all'approvazione iniziative  per  la  valorizzazione  degli  immobili
individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1
sono stabiliti i criteri per l'assegnazione  agli  enti  territoriali
interessati dal procedimento di una quota, non  inferiore  al  5  per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
rivendita degli immobili valorizzati. (26) 
  15-bis. Per la valorizzazione di cui al  comma  15,  l'Agenzia  del
demanio  puo'  individuare,  d'intesa  con  gli   enti   territoriali
interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali  e'
attivato un processo di valorizzazione unico,  in  coerenza  con  gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di  stimolo
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il  finanziamento
degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo  ai  programmi
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione  e  lo
sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla  criminalita'  organizzata.
E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito  dei  predetti
programmi  unitari,  la  suscettivita'  di  valorizzazione  dei  beni
immobili pubblici mediante concessione  d'uso  o  locazione,  nonche'
l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,  sportivo,
ricreativo,  per  l'istruzione,  la  promozione  delle  attivita'  di
solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani,  nonche'
per le pari opportunita'. 
  15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  16. La pubblicazione dei decreti di cui  al  comma  1  produce  gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della
societa' beneficiaria del trasferimento. Si applica  la  disposizione
di cui al comma 4 dell'articolo 1. 
  17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a  terzi  sui
beni immobili trasferiti ai sensi del comma  1,  non  si  applica  al
trasferimento ivi previsto e puo' essere  esercitato  all'atto  della
successiva  rivendita  dei  beni   da   parte   delle   societa'.   I
trasferimenti di cui al comma 1 e le successive  rivendite  non  sono
soggetti alle autorizzazioni previste  dal  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne'  a  quanto  disposto
dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali  territoriali,
e dall'articolo 19  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  come
modificato dall'articolo  1  della  legge  2  aprile  2001,  n.  136,
concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e  gestione
di beni immobili statali. Le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici  non  possono  in
alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui  al  presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non
si applica agli enti pubblici territoriali che  intendono  acquistare
beni immobili ad uso non  residenziale  per  destinarli  a  finalita'
istituzionali degli enti stessi. 
  17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo  del  comma  17  non  si
applica agli enti pubblici  territoriali  che  intendono  acquistare,
sulla  base  dei  valori  correnti  di  mercato,  unita'  immobiliari
residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma  13,  poste
in vendita ai sensi del  presente  ar-ticolo  che  risultano  libere,
ovvero che  intendono  acquistare,  con  le  dimi-nuzioni  di  prezzo
previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile,  dal
secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari  a  uso  residenziale
poste in vendita ai sensi del presente articolo locate  ai  mede-simi
enti  pubblici  territoriali  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza
abitativa o per le quali non  sia  stato  esercitato  il  diritto  di
opzione da parte dei conduttori che si trovano  nelle  condizioni  di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione  delle
unita' immobiliari ai predetti soggetti. ((Le regioni, i comuni e gli
altri enti pubblici territoriali possono, per le finalita' di cui  al
presente  articolo,  procedere  all'acquisto  diretto  delle   unita'
immobiliari dando notizia, nel sito  istituzionale  dell'ente,  delle
relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico  alienante
e  del  prezzo  pattuito.  La  congruita'  del  prezzo  e'  attestata
dall'Agenzia delle entrate)). 
  18. Lo Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  sono  esonerati  dalla
consegna dei documenti relativi  alla  proprieta'  dei  beni  e  alla
regolarita'   urbanistica-edilizia   e    fiscale    nonche'    dalle
dichiarazioni di conformita'  catastale  previste  dall'articolo  19,
commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano  fermi
i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma
1 puo' essere disposta in  favore  delle  societa'  beneficiarie  del
trasferimento la garanzia di  un  valore  minimo  dei  beni  ad  esse
trasferiti e dei canoni di affitto o locazione. (10) 
  19. Per la rivendita dei  beni  immobili  ad  esse  trasferiti,  le
societa' sono esonerate dalla garanzia per  vizi  e  per  evizione  e
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei beni e alla
regolarita'   urbanistica-edilizia   e    fiscale    nonche'    dalle
dichiarazioni di conformita'  catastale  previste  dall'articolo  19,
commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  La  garanzia
per vizi e per evizione e' a  carico  dello  Stato  ovvero  dell'ente
pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle
societa'. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  59,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da  parte
delle societa' di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma
1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di
cui al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa riduzione
si applica  agli  onorari  notarili  per  la  stipulazione  di  mutui
collegati agli atti di vendita medesimi, anche  fuori  dalle  ipotesi
disciplinate  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385. In caso di  cessione  agli  affittuari  o  ai
conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento.  I  notai,  in
occasione  degli  atti  di  rivendita,  provvederanno  a  curare   le
formalita' di trascrizione, di intavolazione e di  voltura  catastale
relative ai provvedimenti e agli  atti  previsti  dai  commi  1  e  2
dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del  presente  articolo  se  le
stesse non siano state gia' eseguite. (10) 
  19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di  cui  al  presente
articolo,  e  di  quelle  di  cui   all'articolo   11-quinquies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  l'attestato  di
prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 192, puo' essere  acquisito  successivamente  agli
atti di trasferimento e non si applica  la  disposizione  di  cui  al
comma 3 del medesimo articolo 6. 
  20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in opzione  entro
il 26 settembre  2001  sono  vendute,  anche  successivamente  al  31
ottobre  2001,  al  prezzo   e   alle   altre   condizioni   indicati
nell'offerta. Le unita' immobiliari, escluse  quelle  considerate  di
pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori,  in  assenza
della citata offerta in  opzione,  abbiano  manifestato  volonta'  di
acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento, sono  vendute  al  prezzo  e  alle  condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data  della  predetta
manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli acquisti in forma non
individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo  di  cui  al  secondo
periodo del comma 8 e' confermato limitatamente ad acquisti  di  sole
unita' immobiliari optate e purche' le  stesse  rappresentino  almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali  complessive  dell'immobile,
al netto di quelle libere. 
  20-bis.  Agli  immobili  del  patrimonio  abitativo   dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  oggetto  di   conferimenti   o
trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare
di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2014, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da  3  a  20
del  presente  articolo.  Al  fine  di  accelerare  il  processo   di
dismissione  del  patrimonio  suddetto  ai  conduttori,  il   termine
previsto  dal  comma  1  dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' prorogato al 31 dicembre 2013. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n.  248,  ha  disposto   (con   l'art.
11-quinquies, comma 6) che "Il disposto dell'articolo 3, commi  18  e
19, del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre   2001,   n.   410,   deve
interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti  pubblici  nonche'  le
societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n.
351  del  2001  sono  esonerati  anche  dall'obbligo  di  rendere  le
dichiarazioni urbanistiche richieste dalla  legge  per  la  validita'
degli atti nonche' dall'obbligo di  allegazione  del  certificato  di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti le aree interessate dal trasferimento". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
431) che "Al  fine  di  favorire  la  valorizzazione  degli  immobili
pubblici,  nonche'  il  rilancio  degli  investimenti  nel   settore,
l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
si  interpreta  nel  senso  che,  oltre  a  quanto   consentito   dai
provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e  dagli
accordi di programma di cui al predetto comma 15,  per  gli  immobili
oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le  destinazioni
d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le  zone  territoriali
omogenee  all'interno  delle  quali  ricadono  tali  immobili,  dagli
strumenti  urbanistici  generali  e  particolareggiati  vigenti.  Gli
interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili  in
via diretta. Sono  fatte  comunque  salve  le  intese  nel  frattempo
intervenute tra l'Amministrazione finanziaria e gli enti territoriali
in  ordine  al  riconoscimento,   a   fronte   della   valorizzazione
conseguente al cambio di destinazione d'uso, di  quote  del  ricavato
attribuito  alla  rivendita   degli   immobili   stessi,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410".