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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  25-11-2001
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Art. 19

Disciplina sanzionatoria
1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati
(( e con la confisca di beni di corrispondente valore ))
";
b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati
(( e con la confisca di beni di corrispondente valore ))
".
2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.
((
2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori dal territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno
))