DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
Testo in vigore dal: 25-4-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14
                        Effetti del rimpatrio

  1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita'
finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle
modalita' di cui all'articolo 13:
    a)   preclude  nei  confronti  del  dichiarante  e  dei  soggetti
solidalmente  obbligati,  ogni accertamento tributario e contributivo
per  i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine
per  l'azione  di  accertamento  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
somme  o  dalle  altre  attivita'  costituite all'estero e oggetto di
rimpatrio;
    b)    estingue   le   sanzioni   amministrative,   tributarie   e
previdenziali  e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n.
167  del  1990,  relativamente  alla  disponibilita'  delle attivita'
finanziarie dichiarate;
    c)  esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al
decreto-legge  n.  429  del  1982,  ad  eccezione  di quelli previsti
dall'articolo  4,  lettere  d)  e  f),  del  predetto decreto n. 429,
relativamente   alla   disponibilita'   delle  attivita'  finanziarie
dichiarate.
  2.  Fermi  rimanendo  gli  obblighi  in  materia di antiriciclaggio
indicati  all'articolo  17  e  quelli  di rilevazione e comunicazione
previsti  dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n.
167  del  1990,  gli  intermediari  non  effettuano  le comunicazioni
all'amministrazione  finanziaria  previste  dall'articolo 1, comma 3,
del  decreto-legge  n.  167  del  1990.  Gli  intermediari non devono
comunicare    all'amministrazione    finanziaria,   ai   fini   degli
accertamenti  tributari,  dati e notizie concernenti le dichiarazioni
riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2.
  3.  Per  quanto  riguarda  la non comunicazione all'amministrazione
finanziaria  disposta  dal  comma  2,  qualora  non sia rispettata la
limitazione  ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari
devono  comunicare  alla medesima amministrazione i dati e le notizie
relativi  alle  dichiarazioni  riservate,  nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
  4.   Gli  intermediari  sono  obbligati,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni  di  legge,  a fornire i dati e le notizie relativi alle
dichiarazioni    riservate   ove   siano   richiesti   in   relazione
all'acquisizione  delle  fonti  di  prova e della prova nel corso dei
procedimenti  e  dei  processi  penali,  nonche'  in  relazione  agli
accertamenti  per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di
misure  di  prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche
disposizioni  di  legge  ovvero  per  l'attivita'  di  contrasto  del
riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle
norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto
di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
  5.  Relativamente  alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio,
gli  interessati  non  sono  tenuti  ad  effettuare  le dichiarazioni
previste  dagli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per
il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di presentazione della
dichiarazione  riservata,  nonche'  per  quello  precedente,  ove  la
dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1 gennaio al 28
febbraio   2002.   Restano   fermi   gli  obblighi  di  dichiarazione
all'Ufficio  italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto
decreto-legge n. 167.
  5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie rimpatriate diverse
dal  denaro,  gli  interessati  considerano  quale  costo fiscalmente
riconosciuto  a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di
acquisto,  l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva
di  cui  all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata.
In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai
fini  degli  articoli  6  e  7  del  predetto decreto legislativo, la
ripartizione  dell'importo  complessivo  indicato nella dichiarazione
riservata fra le diverse specie delle predette attivita'.
  6.  In  caso  di accertamento, gli interessati possono opporre agli
organi  competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma
1  con  invito  a  controllare  la  congruita'  della  somma  di  cui
all'articolo  12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attivita'
indicato  nella  dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della
sottoscrizione  dei  titoli  di  cui all'articolo 12, comma 2. Previa
adesione  dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive
determinate  dalle  amministrazioni  competenti  sono definite fino a
concorrenza degli importi dichiarati.
  7.  Il  rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti di cui al
presente   articolo   quando,   alla   data  di  presentazione  della
dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al
comma  1  e'  stata  gia'  constatata  o  comunque sono gia' iniziati
accessi,  ispezioni  e  verifiche  o  altre attivita' di accertamento
tributario  e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.  (( Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui
al  comma  1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati
e'  gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati
hanno avuto formale conoscenza. ))
  8.  Gli  interessati  possono  comunicare  agli intermediari cui e'
presentata  la  dichiarazione  riservata  i  redditi  derivanti dalle
attivita'  finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e prima della presentazione della
dichiarazione   medesima,   fornendo   contestualmente  la  provvista
corrispondente  alle  imposte  dovute,  che sarebbero state applicate
dagli  intermediari  qualora  le  attivita'  finanziarie fossero gia'
state  depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari
si applica l'articolo 13, comma 4.