DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 29/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 68. 
                       Misura dell'indennita' 
         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) 
 
  1.  Alle  coltivatrici  dirette,   colone   e   mezzadre   e   alle
imprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti  la
data del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa,  una
indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della  retribuzione
minima giornaliera per gli operai  agricoli  a  tempo  indeterminato,
come  prevista  dall'articolo  14,  comma  7,  del  decreto-legge  22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 
  2. Alle lavoratrici  autonome,  artigiane  ed  esercenti  attivita'
commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti  la  data  del
parto e per i tre mesi successivi  alla  stessa  data  effettiva  del
parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento  del  salario
minimo giornaliero stabilito dall'articolo  1  del  decreto-legge  29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica  di
impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti  ministeriali  di
cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 
  2-bis. Alle pescatrici autonome della  piccola  pesca  marittima  e
delle acque interne e' corrisposta, per i  due  mesi  antecedenti  la
data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva
del parto una indennita' giornaliera  pari  all'80  per  cento  della
massima  giornaliera  del  salario  convenzionale  previsto   per   i
pescatori  della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque  interne
dall'articolo  10  della  legge  13  marzo   1958,   n.   250,   come
successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti. 
  ((2-ter. Nel caso  di  gravi  complicanze  della  gravidanza  o  di
persistenti forme morbose che si  presume  possano  essere  aggravate
dallo stato di gravidanza, sulla base degli  accertamenti  medici  di
cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici  di  cui  al  presente
articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi
antecedenti i due mesi prima del parto.)) 
  3.  In  caso  di  interruzione  della   gravidanza,   spontanea   o
volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge  22
maggio 1978, n.  194,  verificatasi  non  prima  del  terzo  mese  di
gravidanza,  su   certificazione   medica   rilasciata   dall'azienda
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  una
indennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi  1  e  2  per  un
periodo di trenta giorni.