DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 29/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 67. 
  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2) 
 
  1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene  erogata  dall'INPS  a
seguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  un
certificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   locale
competente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  della
gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della
gravidanza spontanea o volontaria ai  sensi  della  legge  22  maggio
1978, n. 194. 
  1-bis. L'indennita' di cui all'articolo 66, comma 1-bis, e' erogata
previa domanda all'INPS, corredata dalla certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di  abbandono  il  padre  lavoratore
autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (33) ((35)) 
  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'
di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di  idonea  documentazione,
per i periodi e secondo quanto previsto all'articolo 26. (33) ((35)) 
  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativi
necessari. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche  si  applicano
in via sperimentale esclusivamente per il solo anno  2015  e  per  le
sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".