DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 29/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 64 
Lavoratrici iscritte alla gestione separata di  cui  all'articolo  2,
             comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
 
  1. In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici  di  cui
all'articolo 2, comma 26 della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  non
iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di
cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni. 
  2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla  disposizione
di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della  legge  27
dicembre 1997, n.  449,  avviene  nelle  forme  e  con  le  modalita'
previste per il lavoro  dipendente  ((,  a  prescindere,  per  quanto
concerne  l'indennita'  di  maternita'  spettante  per  i  due   mesi
antecedenti la data del parto e per  i  tre  mesi  successivi,  dalla
effettiva astensione dall'attivita'  lavorativa)).  A  tal  fine,  si
applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  4
aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui  agli  articoli
17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico  gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto. (26) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 257
(in G.U. 1a s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53),  come
integrato dal richiamo al decreto  ministeriale  4  aprile  2002  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  136  del  12  giugno  2002,  nella   parte   in   cui,
relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335  (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che  abbiano
adottato o  avuto  in  affidamento  preadottivo  un  minore,  prevede
l'indennita' di maternita' per un periodo di  tre  mesi  anziche'  di
cinque mesi".