DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 01/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2001
                              Art. 41.
                      Riposi per parti plurimi
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)

  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma
1, possono essere utilizzate anche dal padre.