DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 01/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2001
                              Art. 40.
                    Riposi giornalieri del padre
             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.