DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 25-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
                      (Adozioni e affidamenti) 
 
  1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che  non  sia
stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni,  al
lavoratore. 
  ((2. Il congedo di cui  all'articolo  26,  comma  4,  spetta,  alle
medesime condizioni, al lavoratore anche qualora  la  madre  non  sia
lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di  curare
la  procedura  di  adozione  certifica  la  durata  del  periodo   di
permanenza all'estero del lavoratore.))