DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 09/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26. 
                      (Adozioni e affidamenti) 
 
  1. Il congedo di maternita' come regolato dal presente Capo spetta,
per un periodo massimo di cinque mesi,  anche  alle  lavoratrici  che
abbiano adottato un minore. 
  2. In caso di adozione nazionale, il  congedo  deve  essere  fruito
durante i primi cinque mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del
minore nella famiglia della lavoratrice. 
  3. In caso di  adozione  internazionale,  il  congedo  puo'  essere
fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante  il  periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti relativi  alla  procedura  adottiva.  Ferma  restando  la
durata complessiva del congedo, questo puo'  essere  fruito  entro  i
cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. 
  4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza  all'estero  di
cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il  congedo  di
maternita', puo' fruire di un congedo non retribuito,  senza  diritto
ad indennita'. 
  5. L'ente autorizzato che  ha  ricevuto  l'incarico  di  curare  la
procedura di adozione certifica la durata del periodo  di  permanenza
all'estero della lavoratrice. 
  6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo puo' essere fruito
entro cinque mesi dall'affidamento, per un  periodo  massimo  di  tre
mesi. 
  ((6-bis.  La  disposizione  di  cui   all'articolo   16-bis   trova
applicazione anche al congedo di maternita' disciplinato dal presente
articolo.))