DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 28/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
Prolungamento  del  diritto  alla  corresponsione   del   trattamento
                              economico 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art.  6,
                              comma 3) 
 
  1. L'indennita' di maternita' e'  corrisposta  anche  nei  casi  di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo  54,  comma
3, lettere a), b) e c), che  si  verifichino  durante  i  periodi  di
congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17. (33) (35) 
  2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio  del  periodo
di  congedo  di  maternita',  sospese,  assenti  dal   lavoro   senza
retribuzione,  ovvero,  disoccupate,  sono   ammesse   al   godimento
dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio  della
sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e  quello  di  detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. 
  3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non  si  tiene
conto delle assenze dovute a malattia o  ad  infortunio  sul  lavoro,
accertate  e  riconosciute  dagli   enti   gestori   delle   relative
assicurazioni sociali, ne' del periodo  di  congedo  parentale  o  di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori  in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista  dal  contratto  di  lavoro  a  tempo   parziale   di   tipo
verticale.((40)) 
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la  lavoratrice  si
trovi, all'inizio del periodo di congedo  stesso,  disoccupata  e  in
godimento   dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha    diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione. 
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4, ma che non e' in  godimento  della  indennita'  di  disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di  maternita',
purche' al momento dell'inizio del congedo di  maternita'  non  siano
trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data  di  risoluzione  del
rapporto e, nell'ultimo biennio  che  precede  il  suddetto  periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali. 
  6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di  maternita'  iniziato
dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si  trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita'  giornaliera
di maternita'. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 14 dicembre 2001,  n.  405
(in G.U. 1a s.s. 19/12/2001, n. 49) ha  dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma  1,  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella  parte
in  cui  esclude  la  corresponsione  dell'indennita'  di  maternita'
nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del medesimo
decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica si  applica  in
via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per  le  sole
giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio - 13 luglio 2018  n.
158  (in   G.U.   1ª   s.s.   18/07/2018   n.   29)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', a norma dell'articolo 15 della legge  8  marzo  2000,  n.
53), nella parte in cui non esclude dal computo  di  sessanta  giorni
immediatamente  antecedenti  all'inizio  del  periodo  di  astensione
obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario  previsto
dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la  lavoratrice
gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o  a  un
figlio, portatori di handicap in situazione di gravita' accertata  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate)".