DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 06/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2001
                              Art. 20.
               Flessibilita' del congedo di maternita'
            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)

  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',
le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partire
dal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista del
Servizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite
le  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.