DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 26/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                       Estensione del divieto 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5,  e  30,
                         commi 6, 7, 9 e 10) 
 
  1. Il divieto e' anticipato a tre  mesi  dalla  data  presunta  del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi  o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti  dal
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,   sentite   le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino
all'emanazione del primo decreto  ministeriale,  l'anticipazione  del
divieto di lavoro e' disposta dal servizio  ispettivo  del  Ministero
del lavoro, competente per territorio. 
((2. La Direzione  territoriale  del  lavoro  e  la  ASL  dispongono,
secondo quanto previsto dai commi 3 e 4,  l'interdizione  dal  lavoro
delle  lavoratrici  in  stato  di  gravidanza  fino  al  periodo   di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16  o  fino
ai  periodi  di  astensione  di  cui  all'articolo  7,  comma  6,   e
all'articolo 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui durata sara'
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i
seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza  o
di persistenti forme morbose che si presume possano essere  aggravate
dallo stato di gravidanza;  b)  quando  le  condizioni  di  lavoro  o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della  donna  e
del bambino; c) quando la lavoratrice non possa  essere  spostata  ad
altre mansioni, secondo quanto previsto  dagli  articoli  7  e  12.))
((23)) 
  3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2  ((e'
disposta dall'azienda sanitaria locale, con  modalita'  definite  con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,)),
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In  ogni
caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni  dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice. ((23)) 
  4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma  2
((e' disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d'ufficio  o
su  istanza  della  lavoratrice,  qualora  nel  corso  della  propria
attivita' di vigilanza ((emerga)) l'esistenza  delle  condizioni  che
danno luogo all'astensione medesima. ((23)) 
  5. I provvedimenti ((. . .)) previsti dai  presente  articolo  sono
definitivi. ((23)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea)
che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1°  aprile
2012.