DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 31/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 16-bis 
          (Rinvio e sospensione del congedo di maternita'). 
 
  1. In caso di ricovero del neonato  in  una  struttura  pubblica  o
privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione  del  congedo
di maternita' per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere
c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data  di
dimissione del bambino. 
  2. Il diritto di cui al comma 1 puo'  essere  esercitato  una  sola
volta  per  ogni  figlio  ed  e'  subordinato  alla   produzione   di
attestazione medica che dichiari la  compatibilita'  dello  stato  di
salute della donna con la ripresa dell'attivita' lavorativa. 
                                                          (33) ((35)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica si  applica  in
via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per  le  sole
giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".