DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 02/06/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
                Divieto di adibire al lavoro le donne 
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 
 
  1. E' vietato adibire al lavoro le donne: 
    a) durante i due mesi precedenti  la  data  presunta  del  parto,
salvo quanto previsto all'articolo 20; 
    b)  ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; 
    c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto  previsto
all'articolo 20; (20) 
    d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il  parto
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si
aggiungono al periodo di congedo di maternita' dopo il  parto,  anche
qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e  c)  superi  il
limite complessivo di cinque mesi. (33) (35) 
  ((1.1.  In  alternativa  a  quanto  disposto  dal   comma   1,   e'
riconosciuta alle lavoratrici la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro
esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi
allo stesso, a condizione che  il  medico  specialista  del  Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il  medico  competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di  lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute  della
gestante e del nascituro)). 
  1-bis. Nel caso  di  interruzione  spontanea  o  terapeutica  della
gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute. 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 116 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto  legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella  parte
in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del
neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che  la  madre
lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e  compatibilmente  con  le
sue condizioni di salute  attestate  da  documentazione  medica,  del
congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a  far  tempo
dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto: 
  - (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica si  applica  in
via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per  le  sole
giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo; 
  - (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici  per
gli anni successivi al 2015 e' condizionato alla entrata in vigore di
decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge
10  dicembre  2014,  n.  183,  che  individuino  adeguata   copertura
finanziaria"; 
  - (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso  in  cui  non  entrino  in
vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1°  gennaio
2016 e con riferimento alle giornate  di  astensione  riconosciute  a
decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate  dagli  articoli
2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo  vigente
prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma
2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al  24
del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  80,  sono  riconosciuti
anche per  gli  anni  successivi  al  2015,  in  relazione  ai  quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo
27 del predetto decreto legislativo".