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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2013)
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  • Nuove disposizioni sulla separazione dei processi
    e in materia di custodia cautelare
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  • Norme per la celebrazione dei processi
    per reati di particolare gravità
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  • Intrepretazione autentica dell'articolo 442 comma 2 del
    codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio
    abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo.
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  • Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini
    preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente
    all'entrata in vigore del codice di procedura penale.
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    penale e dell'ordinamento penitenziario
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    controllo alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti
    domiciliari e ai condannati in stato di detenzione domiciliare.
  • 16
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  • Norme sull'ord1namento giudiziario e sul personale ammin1strativo
  • 20
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  • 24
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  • 24 ter
  • Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  25-7-2013
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
((4))
2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.".

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4".