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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1999, n. 330

Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 27-9-1999.
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 (in G.U. 26/11/1999, n.278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1999)
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Testo in vigore dal:  27-9-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.