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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 (in G.U. 06/08/1999, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  7-8-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonché di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((Modifiche agli articoli 7 e 8)) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni,
((sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, il comma 8 è sostituito dai seguenti:
"8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo, valutate nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, sono trasferite alle regioni, limitatamente all'anno 1999, dal predetto Ministero per il tramite dei propri funzionari delegati, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione dello stesso Ministero ed in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. A decorrere dall'anno 2000 le risorse da trasferire, come sopra determinate, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa riduzione dei relativi stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio";
b) ))
all'articolo 8, comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7
((sempre all'interno di detto termine finale;))
".