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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  15-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi.
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, che sono mantenute in bilancio fino alla stessa data. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della citata legge n. 449 del 1997 si applicano, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, anche per i territori di cui all'articolo 1
))
2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente".
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2-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo le parole: "servizi di agriturismo" sono aggiunte le seguenti: ", e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario".
2-ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
"4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato"
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2-quater. Al comma 5 e al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "del 26 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997"
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2-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:
"5-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato"
))
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 1998,
((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998,))
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative".
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3-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni delle regioni Umbria e Marche e che devono essere lasciati temporaneamente liberi per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successiamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
6-quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni"
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3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze"
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3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è inserito il seguente:
"1-bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto"
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3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
"6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis.
6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio.
6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio. di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni"
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3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448
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3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è sostituito dal seguente: "Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro"
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3-octies. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilità. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati
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3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," è inserita la seguente: "Piacenza,"
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3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, le parole: "1998 e 1999" e le parole: "fino al 31 dicembre 1999" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1998, 1999 e 2000" e: "31 dicembre 2000".
3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998.
3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
))
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 è assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.
5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, così come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge
((n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000))
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5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo
5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, già prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998
))