DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 15-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.
                     Disciplina degli interventi
  1.   Per  le  attivita'  di  ricostruzione  nei  territori  di  cui
all'articolo  1  si  applicano  le norme del decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n.  61,  ((e  successive modificazioni,))relative alla individuazione
dei   criteri  tecnici  ed  economici,  agli  interventi,  attraverso
programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri
storici  dove  gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per
cento  del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati,
con  priorita'  per  le  abitazioni principali totalmente distrutte o
totalmente  o  parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa
delle  attivita'  produttive, nonche' agli interventi per il recupero
della funzionalita' delle strutture ed infrastrutture pubbliche.
  2.  Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre
1998   e'   concesso   dal   Ministero   dell'interno  un  contributo
straordinario  rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari
al  20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente
per  i  comuni  con  abitazioni  totalmente  o parzialmente inagibili
superiori  al  15  per  cento,  al 25 per cento e al 35 per cento del
totale  delle  abitazioni.  Le risorse sono costituite dal contributo
ordinario,   consolidato   e   perequativo   assegnato  ai  comuni  e
dall'imposta  comunale  sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere,
valutato   in   lire   11.000   milioni,  e'  posto  a  carico  delle
disponibilita'  ((derivanti  dai mutui)) di cui all'articolo 4, comma
1.  Le  regioni  provvedono  a versare direttamente i contributi agli
enti   locali   interessati   sulla   base  di  apposita  tabella  di
ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.
  3.  Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali, i soprintendenti per i beni
ambientali  e  architettonici  della Basilicata e della Calabria sono
autorizzati,  sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero
per i beni e le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con
la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del
Consiglio  d'Europa,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  ed altri enti
creditizi  nazionali  ed  esteri, nel limite di impegno ventennale, a
decorrere  dal  2000  e  fino  al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno
2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilita'
speciale  intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli
edifici  monumentali  privati,  danneggiati  dal  terremoto,  possono
essere  inoltre  concessi  contributi  per  gli  altri  interventi di
restauro  ai  sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto
dell'articolo   3  della  legge  21  dicembre  1961,  n.  1552,  come
modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
  4.  Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  possono essere adottate misure di semplificazione ed
accelerazione  delle  procedure  per l'attuazione degli interventi di
cui  al  presente decreto, nonche', di adeguamento della normativa di
cui   al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  marzo  1998,  n. 61, ((e successive
modificazioni,))  ((in  funzione  delle  esigenze)) operative. Con le
stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per
l'ammissibilita'  del  danno  subito  per effetto degli eventi di cui
all'articolo   1   al   contributo  pubblico  e  disposte  misure  di
rafforzamento  delle strutture delle regioni, degli enti locali e del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto
disposto   dagli   articoli   8,   comma  7,  e  14,  comma  14,  del
((decreto-legge  n. 6 del 1998 , convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  61 del 1998,e successive modificazioni)), nel limite del 2
per cento dei rispettivi stanziamenti.