DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 1999, n. 221

Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
Testo in vigore dal: 8-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
               Indicatore della situazione reddituale 
 
  1.  L'indicatore  della  situazione   reddituale   e'   determinato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: 
  a) il  reddito  complessivo  risultante  dall'ultima  dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi delle  persone  fisiche,
al  netto  dei  redditi  agrari  relativi  alle  attivita'   indicate
dall'articolo  2135  del  codice  civile  svolte,  anche   in   forma
associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita  IVA,
obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In
caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini  IRPEF  risultanti
dall'ultima certificazione consegnata  dai  soggetti  erogatori.  Per
ultima  dichiarazione  o  ultima  certificazione  si   intendono   la
dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno  in
cui si presenta  la  dichiarazione  sostitutiva  unica,  relative  ai
redditi dell'anno precedente. Se,  al  momento  in  cui  deve  essere
presentata  la  dichiarazione  sostitutiva  unica,  non  puo'  essere
presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile  acquisire
la certificazione, relative ai  redditi  dell'anno  precedente,  deve
farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi  presentata  o  alla
certificazione  consegnata  nell'anno   precedente.   E'   consentito
dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo
familiare,   quando   questi   nell'anno   solare   precedente   alla
dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito  alcun  reddito;  in
tal caso sono effettuati specifici controlli  dall'I.N.P.S.  e  dagli
enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del  1998,  e
successive modificazioni, volti ad accertare  l'eventuale  successiva
presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento  della
certificazione sostitutiva; 
  b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in  altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
  c) i proventi derivanti da  attivita'  agricole,  svolte  anche  in
forma associata, per le quali sussiste l'obbligo  alla  presentazione
della dichiarazione IVA; a tal fine va  assunta  la  base  imponibile
determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei  costi  del  personale  a
qualunque titolo utilizzato; 
  d) il reddito figurativo delle attivita'  finanziarie,  determinato
applicando il tasso di rendimento medio annuo  dei  titoli  decennali
del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del  nucleo  familiare
individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 
  1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione,  dalla
somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone
di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo  di
L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare  gli
estremi del contratto  di  locazione  registrato  e  l'ammontare  del
canone. Ai  fini  dell'applicazione  della  detrazione  del  presente
comma: 
    a) l'abitazione di residenza del nucleo  e'  quella  nella  quale
risiedono i componenti  del  nucleo  familiare  e  per  la  quale  il
contratto di locazione e'  registrato  in  capo  ad  almeno  uno  dei
componenti; 
    b) se i componenti del nucleo, in  virtu'  dell'applicazione  dei
criteri di  cui  all'articolo  1-bis,  risultano  risiedere  in  piu'
abitazioni per le quali il contratto di locazione  e'  registrato  in
capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si  applica,  tra
le  suddette,  all'abitazione  individuata  dal   richiedente   nella
dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta
solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo,  la  detrazione
si applica per detta quota. 
  2. Ai fini della determinazione  del  patrimonio  mobiliare  devono
essere considerate le componenti di  seguito  specificate,  possedute
alla data del 31 dicembre  dell'anno  precedente  alla  presentazione
della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6: 
  a) depositi e conti correnti bancari e  postali,  per  i  quali  va
assunto  il  valore  del  saldo  contabile  attivo,  al  netto  degli
interessi, alla  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente  alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6; 
  b)  titoli  di  Stato,  obbligazioni,  certificati  di  deposito  e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali  va  assunto  il
valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); 
  c) azioni o  quote  di  organismi  di  investimento  collettivo  di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali  va  assunto  il
valore risultante dall'ultimo prospetto  redatto  dalla  societa'  di
gestione alla data di cui alla lettera a); 
  d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere  quotate
in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore  rilevato
alla data di cui alla lettera a)  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno
antecedente piu' prossimo; 
  e) partecipazioni azionarie in  societa'  non  quotate  in  mercati
regolamentati e partecipazioni in  societa'  non  azionarie,  per  le
quali va assunto il  valore  della  frazione  del  patrimonio  netto,
determinato  sulla  base  delle   risultanze   dell'ultimo   bilancio
approvato   anteriormente   alla   data   di   presentazione    della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in  caso  di
esonero dall'obbligo di redazione  del  bilancio,  determinato  dalla
somma delle  rimanenze  finali  e  dal  costo  complessivo  dei  beni
ammortizzabili, al netto dei  relativi  ammortamenti,  nonche'  degli
altri cespiti o beni patrimoniali; 
  f) masse patrimoniali, costituite da somme di  denaro  o  beni  non
relativi all'impresa, affidate in gestione ad un  soggetto  abilitato
ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996,  per  le  quali  va
assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i  criteri  stabiliti  dai  regolamenti  emanati
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  dal  gestore
del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); 
  g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto  il
valore corrente alla data di cui alla lettera a),  nonche'  contratti
di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per  i  quali
va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima
data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta  la
durata del contratto, per le quali va assunto  l'importo  del  premio
versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista  sulla  vita
per i quali alla medesima data non  e'  esercitabile  il  diritto  di
riscatto; 
  h) imprese individuali per  le  quali  va  assunto  il  valore  del
patrimonio netto, determinato con le stesse modalita'  indicate  alla
precedente lettera e). 
  3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi,
il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
  4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui  all'articolo  4,
comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi  di
valore della consistenza del  complessivo  patrimonio  mobiliare  del
nucleo  familiare;  ai  fini  del   calcolo   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio
mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e'  assunto  per  un
importo  pari  alla  classe  di  valore  piu'  vicina   per   difetto
all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. 
  5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2001, N. 242. 
                                                            (2) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".